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Risorse degli enti locali

La legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 ha definito i principi e la disciplina della finanza degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Le disposizioni di tale legge e della successiva normativa di attuazione e integrazione si conformano, in particolare, ai principi di federalismo, di perequazione e di responsabilità di cui all'articolo 119 della Costituzione.
La legge regionale in esame:
a) riconosce l'autonomia di entrata e di spesa spettante agli enti locali e in relazione alle competenze agli stessi attribuite. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, in relazione alle rispettive competenze;
b) afferma il compito della Regione di definire il sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali funzionale a:
1) stimolare i Comuni a gestire funzioni e servizi con modalità organizzative sovracomunali che garantiscano economie di scala e di raggio di azione e che favoriscano una ottimale erogazione di servizi;
2) favorire le scelte tributarie degli enti locali idonee a sviluppare la competitività e l'attrattività dei territori e il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;
3) sostenere la fusione dei Comuni.

Per favorire la funzionale gestione delle risorse da parte degli enti locali, inoltre, la Regione individua una serie di strumenti per rilevare le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali a cui può collegare meccanismi premiali o sanzionatori.
La Regione definirà con una legge organica le entrate tributarie locali per assicurare l'attuazione del federalismo fiscale e per valorizzare la potenzialità e la competitività delle comunità locali dell'intero sistema regionale. Fino all'adozione della predetta legge organica, trova applicazione la normativa statale sull'imposta di scopo e sull'imposta di soggiorno (in Regione possono istituire l'imposta di soggiorno i soli Comuni individuati come località turistiche con regolamento regionale adottato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo, d'intesa con l'Assessore competente in materia di autonomie locali).
Per il concorso nelle spese di funzionamento e di gestione dei servizi è istituito, a regime, il fondo ordinario e di perequazione per i Comuni e per le Unioni territoriali intercomunali suddiviso in due quote, una per il concorso ordinario nel finanziamento dei bilanci e per la perequazione delle risorse, l'altra per finalità specifiche consolidate.
La prima quota è determinata sulla base della differenza tra il totale dei fabbisogni standard per l'esercizio delle funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali, tenuto conto della dimensione e dei servizi di area vasta assicurati dall'ente locale e della capacità tributaria e patrimoniale del medesimo.

 



Documentazione

Normattiva

- Legge 5 maggio 2009 n. 42. Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

- Decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85. Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009 n. 42.

- Decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216. Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

- Decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

- Decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68. Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

- Decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009 n. 42.

- Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009 n. 42.

- Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118. Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42.

- Decreto legislativo 17 settembre 2010 n. 156. Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009 n. 42 (e successive modificazioni) in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale.