Sezione Enti locali

 

 

1. Quali sono gli adempimenti che l’Ente locale è tenuto ad espletare in prossimità della scadenza del suo Organo di revisione e quali i termini da rispettare?

 

Almeno due mesi prima della scadenza del proprio Organo di revisione economico-finanziaria, l’Ente locale comunica alla Struttura regionale tramite PEC, da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica autonomielocali@certregione.fvg.it, la scadenza dell’incarico dello stesso, il compenso che spetterà al nuovo Organo di revisione, nonché l’eventuale disponibilità dell’Organo monocratico in scadenza a svolgere un ulteriore incarico triennale.

 

 

2. Può il revisore uscente “autocandidarsi” per un altro incarico presso lo stesso Ente locale?

 

Sì, nell’Organo di revisione monocratico il revisore uscente può comunicare formalmente all’Ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale e l’Ente locale informa la Struttura regionale.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 27, comma 9, L.R. 18/2015, l’Organo di revisione economico-finanziaria può svolgere solo due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso Ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo Ente locale può essere nominato nuovamente nello stesso Ente solo a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico.

 

 

3. Quale può essere l’Organo di revisione delle Comunità, Comunità di montagna o Comunità collinare del Friuli?

 

Ai sensi dell’articolo 25 della L.R. 18/2015, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli hanno la facoltà di avvalersi dell’Organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità o di nominare un proprio organo di revisione. In quest’ultimo caso la procedura da seguire è quella disciplinata all’art. 27 della L.R. 18/2015.

La normativa vigente prevede invece che le Comunità (volontarie) si possano solo avvalere dell’Organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni ad esse aderenti.

 

 

4. Quali sono i compensi aggiornati a cui fare riferimento?

 

La tabella aggiornata con gli importi dei compensi, suddivisi per fascia demografica di appartenenza dei Comuni, è contenuta nel decreto del Direttore centrale n. 3307/AAL del 14 ottobre 2020.

Per quanto attiene i compensi da attribuire agli Organi di revisione delle Comunità di montagna e della Comunità collinare del Friuli, si fa riferimento alla L.R. 19/2021

 

 

5. Ci sono anche delle maggiorazioni da calcolare sul compenso base?

 

Gli importi del compenso base rivalutato, indicati nel decreto del Direttore centrale n. 3307/AAL del 14 ottobre 2020, possono essere aumentati delle maggiorazioni, cumulabili tra loro, come di seguito indicato:

- 15% se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro. Per la determinazione delle entrate finali devono essere prese in considerazione le seguenti voci:

    - Entrate correnti di natura tributaria, perequativa e contributiva (Titolo I);

    - Trasferimenti correnti (Titolo II);

    - Entrate extra tributarie (Titolo III);

    - Entrate in conto capitale (Titolo IV);

    - Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V).

- 5% se al revisore sono affidate funzioni ulteriori a quelle che deve svolgere a norma di legge.

 

 

6. Quali sono le informazioni attinenti al compenso dell’Organo di revisione che l’Ente locale deve dettagliare nella comunicazione di richiesta di attivazione della procedura di sorteggio inviata alla Struttura regionale?

 

L’Ente locale indica il compenso annuo, spettante a ciascun componente dell’Organo di revisione, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell’Ente da specifiche disposizioni di legge, prestando attenzione a rimanere entro i limiti minimi e massimi previsti. Il compenso annuo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall’Organo di revisione economico-finanziaria, comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio per la presenza presso la sede dell’Ente locale per lo svolgimento delle proprie funzioni. L’Ente locale, inoltre, deve indicare le eventuali maggiorazioni riconosciute (maggiorazione del 15% se il volume delle entrate finali è superiore a 10 milioni di euro e/o maggiorazione del 5% se al revisore sono affidate funzioni ulteriori rispetto a quelle che deve svolgere a norma di legge). In caso di Organo collegiale, l’Ente locale riporta separatamente il compenso del Presidente del collegio dei revisori, indicando dettagliatamente le singole voci che lo compongono.

 

 

7. Come si calcola il compenso del Presidente del collegio di revisione economico-finanziaria?

 

Come previsto dal decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres., al Presidente del collegio compete una maggiorazione del 50% dell’importo spettante agli altri componenti dell’Organo collegiale.

 

 

8. Quanti revisori vengono sorteggiati?

 

La Struttura regionale sorteggia, nel caso di Organo monocratico, una rosa di tre nominativi. Nel caso ci sia la disponibilità del revisore uscente a ricoprire un ulteriore incarico triennale, la Struttura procede a sorteggiare una rosa di due nominativi a cui è aggiunto di diritto l’Organo di revisione in scadenza.

Nel caso di collegio invece la rosa sarà composta da nove nominativi.

Il sorteggio, ove possibile, deve rispettare le quote di genere e in caso di Organo collegiale deve assicurare la presenza di tre revisori non esperti.

 

 

9. Entro quale termine l’Ente locale è tenuto a trasmettere al Servizio finanza locale la deliberazione di nomina e conferimento dell’incarico all’Organo di revisione?

 

L’Ente locale, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato con D.P.Reg. 20 luglio 2022, n. 093/Pres., comunica la nomina e il conferimento dell’incarico di revisore alla Struttura regionale entro quindici giorni dall’adozione del relativo provvedimento, per consentire alla stessa di provvedere all’aggiornamento della banca dati relativa agli incarichi e alla pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione alla sezione dedicata alle autonomie locali, al fine di garantire così anche la massima trasparenza dell’azione amministrativa.

 

 

10. È ancora necessario procedere con una deliberazione della Giunta comunale per il conferimento dell’incarico all’Organo di revisione?

 

No, ai sensi dell’art. 27, comma 5, della L.R. 18/2015, si procede alla nomina e al conferimento dell’incarico in Consiglio Comunale, attraverso un unico atto.

 

 

11. Quali sono gli adempimenti a carico degli Enti locali nel caso riscontrino delle situazioni di incompatibilità, di uno o più professionisti sorteggiati, a ricoprire l’incarico di revisore dei conti?

 

L’Ente locale, qualora verifichi la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l’incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che provvederà ad integrare la rosa dei nominativi dei soggetti sorteggiati mediante un sorteggio integrativo.

 

 

12. Quali sono gli adempimenti per l’Ente locale in caso di dimissioni dell’Organo di revisione economico-finanziaria monocratico?

 

L’Ente locale deve dare immediata comunicazione alla Struttura regionale delle dimissioni dell’Organo di revisione e richiedere l’attivazione della procedura di sorteggio per poi poter procedere a nominare il nuovo revisore. La comunicazione deve essere trasmessa tramite PEC, da inviarsi agli indirizzi di posta elettronica autonomielocali@certregione.fvg.it e finanzalocale@regione.fvg.it.

 

 

13. Quali sono gli adempimenti per l’Ente locale in caso di dimissioni di un componente dell’Organo di revisione economico-finanziaria collegiale?


Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 237 del D.Lgs. 267/2000.

L'Ente locale, qualora si dimetta un revisore componente di un collegio, deve darne immediata comunicazione alla Struttura regionale, richiedendo il sorteggio di tre nuovi nominativi tra i quali sarà scelto il revisore sostituto.

 

 

14. Quali sono gli obblighi in capo al revisore in caso di dimissioni volontarie?

 

Ai sensi dell’articolo 235, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, il revisore deve comunicare le sue dimissioni con un preavviso di almeno 45 giorni, e queste non sono soggette ad accettazione da parte dell’Ente locale.

 

 

15. Quanto dura in carica il revisore che sostituisce un componente dimissionario nel collegio?

 

Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio, ai sensi dell’articolo 235, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

16. L’Organo di revisione economico-finanziaria può essere prorogato oltre la scadenza?

 

Si, il D.L. 293/1994, convertito con L. 444/1994, all’articolo 3, prevede che gli organi amministrativi possano essere prorogati per non più di 45 giorni oltre la scadenza. Durante tale periodo è consentito all’organo prorogato di adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

 

 

17. È necessario che l’Ente trasmetta una comunicazione formale qualora si avvalga della c.d. “prorogatio”?

 

No, non è necessario che l’Ente comunichi alla Struttura regionale formalmente tale decisione. Nella deliberazione di nomina e conferimento dell’incarico che dovrà poi trasmettere alla Regione, l’Ente indicherà la precisa data di decorrenza dell’incarico del nuovo organo di revisione, tenuto conto del periodo di “prorogatio”.

 

 

18. Come si svolge la votazione per la nomina dell’Organo di revisione collegiale in Consiglio comunale?

 

In caso di collegio la nomina, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, avviene con voto limitato a due componenti e la composizione finale del collegio deve rispettare le quote di genere, nonché garantire la presenza di un revisore non esperto.

 

 

19. Come deve avvenire la nomina del Presidente nei casi di composizione collegiale dell’Organo di revisione economico-finanziaria?

 

L’Organo assembleare sceglie il Presidente del collegio tra i componenti esperti ai sensi dell’articolo 25, comma 4 ter., della L.R .18/2015.

 

 

20. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo Ente locale, può essere nuovamente nominato nello stesso Ente, se il primo incarico era stato conferito prima dell’introduzione della disciplina contenuta nella legge regionale 18/2015?

 

 

Si, se la nomina era stata conferita con delibera di Consiglio dall'Ente direttamente, senza estrazione mediante sorteggio. Il conteggio dei due incarichi consecutivi, di cui al comma 9, dell’articolo 27, della legge 18/2015, prende come punto di partenza l’entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge regionale 18/2015. Questo anche nell’ottica di consentire all’Ente locale, avente un organo di revisione monocratico, di proseguire e non vanificare un percorso dove esperienza e conoscenza condivisa tra Organo di revisione ed Ente stesso trovano completezza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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