Sezione Revisori dei conti

 

 

1. Come ci si può iscrivere nell’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali?

 

Per potersi iscrivere nell’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali i professionisti devono presentare domanda, contenente gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e corredata da curriculum vitae, alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, esclusivamente in modalità telematica tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione.

 

2. Quali sono i requisiti richiesti dalla normativa vigente per potersi iscrivere nell’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali?

 

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento adottato con D.P.Reg. n. 093/Pres. del 20 luglio 2022, per potersi iscrivere nell’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali i richiedenti devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia e iscritti nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Inoltre, devono aver conseguito dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell’anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti locali.

Per l’inserimento nella fascia 1, sottofascia A, è richiesto anche di:

a) essere iscritti da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un Ente locale per la durata di almeno tre anni.

Mentre, per l’inserimento nella fascia 1, sottofascia B, è richiesto altresì di:

a) essere iscritti da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un Ente locale per la durata di almeno tre anni.

Infine, per l’inserimento nella fascia 2, è richiesto di:

a) essere iscritti da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un Ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

 

 

3. È possibile per un professionista che non ha mai svolto prima alcun incarico di revisore presso Enti locali iscriversi nell’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali?

 

Si, i professionisti che hanno conseguito almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti locali e non hanno svolto alcun incarico presso un Ente locale per la durata di tre anni, possono, a domanda, richiedere di essere inseriti in fascia 2, come revisori non esperti, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, D.P.Reg. n. 093/Pres./2022 purché siano iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

 

4. Quando ci si può iscrivere nell’Elenco e quali sono le tempistiche d’iscrizione?

 

È possibile iscriversi nell’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno, presentando domanda alla Struttura regionale in modalità telematica, tramite il sito internet istituzionale della Regione. L’iscrizione avviene entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della domanda.

 

 

5. Cosa è necessario fare per mantenere l’iscrizione nell’Elenco regionale?

 

Per mantenere l’iscrizione nell’Elenco regionale, i revisori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, devono attestare alla Struttura regionale, esclusivamente in modalità telematica tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, dal 1° al 15 gennaio di ogni anno di aver conseguito almeno trenta crediti formativi, partecipando a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti locali.

A titolo esemplificativo, per mantenere l’iscrizione nell’Elenco regionale per l’anno 2024, i revisori dovranno attestare alla Struttura regionale dal 1° al 15 gennaio 2024 di aver conseguito nel periodo dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023 i crediti formativi sopramenzionati.

 

 

6. Che obblighi ha il revisore non esperto quando termina un incarico triennale?

 

Per rimanere iscritto nell’Elenco regionale il revisore non esperto, terminato un incarico triennale, entro 45 giorni dalla scadenza dell’incarico stesso deve presentare domanda di inserimento nella fascia 1 e relative sottofasce, utilizzando il modello sotto riportato. Contestualmente il professionista deve chiedere la cancellazione dalla fascia 2, dove era stato temporaneamente iscritto al fine di maturare il requisito relativo alla durata degli incarichi.

Modello di domanda per variazione di fascia 

 

7. Come può il professionista iscritto nell’Elenco partecipare ai sorteggi?

 

Per poter partecipare ai sorteggi il revisore iscritto nell’Elenco regionale deve presentare, alla Struttura regionale, una domanda, con la quale manifesta la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore presso l’Ente locale, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, esclusivamente in modalità telematica tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione.

 

 

8. Può il revisore uscente autocandidarsi per un altro incarico presso lo stesso Ente locale?

 

Sì, nell’organo di revisione monocratico il revisore uscente può comunicare formalmente all’Ente locale la propria disponibilità a svolgere un ulteriore incarico triennale, e l’Ente locale informa di un tanto la Struttura regionale.

 

 

9. Può un revisore che ha già svolto 2 incarichi consecutivi presso il medesimo Ente locale essere nominato per un terzo incarico?  

 

No, ai sensi dell’articolo 27, comma 9, L.R. 18/2015, l’organo di revisione economico-finanziaria può svolgere solo due incarichi triennali consecutivi presso lo stesso Ente locale. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo Ente locale può essere nominato nuovamente nello stesso Ente solo a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell’ultimo incarico.

 

 

10. Qual è il limite massimo di incarichi che può assumere un revisore?

 

Ciascun revisore, ai sensi dell’articolo 27 bis della L.R. 18/2015, non può assumere complessivamente più di otto incarichi:

- al massimo quattro incarichi nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (Fascia 1A);

- al massimo due incarichi nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e i 10.000 abitanti o nelle Comunità di montagna e nella Comunità collinare del Friuli (Fascia 1B);

- al massimo due incarichi nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale, cioè i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

Il revisore non esperto in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, inserito temporaneamente nella fascia 2, può assumere un unico incarico nei Comuni aventi un organo di revisione collegiale.

 

 

11. Gli incarichi presso le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli rientrano sempre nel limite massimo di incarichi?

 

 Nei limiti all’affidamento di incarichi non rientrano gli incarichi assunti presso le Comunità (volontarie), le Comunità di montagna e la Comunità collinare del Friuli in avvalimento, cioè gli incarichi affidati all’organo di revisione economico-finanziaria di uno dei Comuni aderenti alla Comunità stessa.

 

 

12. Il revisore non esperto che viene inserito in fascia 1 dopo essere stato sorteggiato per un collegio ma prima della nomina, può essere nominato dal Comune?

 

, il revisore non esperto può essere nominato nel collegio anche se inserito in fascia 1 dopo il sorteggio ma prima della nomina. 

 

 

13. I revisori che chiedono il passaggio dalla fascia 2, dove erano inseriti temporaneamente come non esperti, alla fascia 1, mantengono l’incarico che avevano assunto in qualità di revisore non esperto?

 

, mantengono gli incarichi in corso.

 

 

14. Il revisore che ha già raggiunto il numero massimo di incarichi per una determinata fascia può presentare manifestazioni di disponibilità relative ad avvisi per Enti della medesima fascia?

 

I revisori che hanno raggiunto il numero massimo di incarichi per una determinata fascia possono presentare manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di revisore negli Enti locali appartenenti alla medesima fascia solo nel caso in cui abbiano incarichi in scadenza entro 60 giorni dalla data di apertura degli avvisi per Enti appartenenti alla medesima fascia.

 

 

15. Come deve comportarsi il professionista che raggiunge il limite massimo degli incarichi dopo aver validamente manifestato per altro avviso ma prima del relativo sorteggio (ad esempio se nominato in altro Ente locale durante tale periodo)?

 

Il professionista dovrà immediatamente comunicare alla Struttura regionale, tramite PEC, da inviarsi agli indirizzi di posta elettronica autonomielocali@certregione.fvg.it e finanzalocale@regione.fvg.it, la rinuncia alla domanda di manifestazione di interesse trasmessa, al fine di permettere all’Amministrazione di non inserirlo nell’urna di sorteggio.

 

 

16. Cosa deve fare il professionista che raggiunge il limite massimo degli incarichi dopo essere stato sorteggiato?

 

Il professionista dovrà tempestivamente dichiarare la propria incompatibilità all’Ente per il quale è stato sorteggiato.

 

 

17. Quali sono le cause di cancellazione dall’Elenco regionale?

 

La cancellazione dall’Elenco regionale, ai sensi del Regolamento ex D.P.Reg. n. 093/Pres./2022, è disposta:

- per il venir meno del requisito della residenza in Friuli Venezia Giulia;

- per il venir meno del requisito relativo al conseguimento dei crediti formativi di cui all’articolo 8, comma 3, del Regolamento stesso;

- per il venir meno del requisito dell’iscrizione nel registro dei revisori legali o all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- per il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 248 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- per i revisori non esperti, temporaneamente iscritti nella fascia 2 ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Regolamento, in caso di mancata presentazione della domanda di inserimento nella fascia 1 entro il termine perentorio di 45 giorni dal raggiungimento del requisito relativo alla durata degli incarichi previsto per l’inserimento nella fascia 1.  

Inoltre, la cancellazione dall’Elenco regionale può avvenire su richiesta del soggetto interessato.

 

 

18. Cosa comporta la cancellazione dall’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali?

 

Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento attuativo adottato con D.P.Reg. 093/Pres. del 20 luglio 2022, il revisore cancellato dall’Elenco regionale dei revisori dei conti degli Enti locali decade dagli incarichi in corso

 

 

19. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo Ente locale, può essere nuovamente nominato nello stesso Ente, se il primo incarico era stato conferito prima dell’introduzione della disciplina contenuta nella legge regionale 18/2015?
 
Si, se la nomina era stata conferita con delibera di Consiglio dall'Ente direttamente, senza estrazione mediante sorteggio. Il conteggio dei due incarichi consecutivi, di cui al comma 9, dell’articolo 27, della legge 18/2015, prende come punto di partenza l’entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge regionale 18/2015. Questo anche nell’ottica di consentire all’Ente locale, avente un organo di revisione monocratico, di proseguire e non vanificare un percorso dove esperienza e conoscenza condivisa tra Organo di revisione ed Ente stesso trovano completezza.

 

 

 

 



 
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