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Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza

 

Il Disegno di legge n. 45 concernente "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale", attualmente all'esame del Consiglio regionale per il proseguio dell'iter legislativo, istituisce -  all'articolo 5 - il Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza

Nel Disegno si prevede che tale Programma sia approvato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione, entro il 1° marzo di ogni anno, e definisca i seguenti punti:

a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;

b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia di sicurezza e promozione della legalità;

c) gli interventi relativi all'attuazione degli accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana;

d) gli interventi relativi a progetti locali per la sicurezza realizzati da comuni e province;

e) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi.

Si prevede, inoltre, che la Giunta regionale provveda al riparto delle risorse, con successiva deliberazione, in attuazione del Programma regionale.



Testo definitivo

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