2003


Legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1.
L'articolo 3, commi 4 lettera r) e 8 lettera o), prevede lo stanziamento, a favore dei Comuni, di euro 1.300.000 destinato a concorrere al perseguimento di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale.

Decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003, n. 0107/Pres.
Approva il Regolamento per la definizione di criteri, modalità e oggetto del finanziamento previsto per progetti finanziati fino alla misura dell'ottanta per cento delle spese ammissibili, per importi massimi di 100.000 euro per i Comuni singoli e di 250.000 per i Comuni associati per la copertura di spese per le seguenti iniziative:
a) formazione dei volontari, coordinati dalla polizia municipale, da essa organizzati ovvero appartenenti ad associazioni convenzionate con i Comuni, nonché:
- acquisto di strumenti idonei a renderli riconoscibili come addetti ai servizi di rassicurazione civica;
- acquisto di strumenti portatili di rilevazione e comunicazione e di mezzi di trasporto messi a disposizione dei volontari, necessari per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- stipula di polizze assicurative per infortuni subiti dai volontari nell'esercizio delle loro attività, nonché polizze assicurative per la responsabilità civile nei confronti di terzi, non derivante da dolo o colpa grave;
- rimborso delle spese sostenute dai volontari per l'utilizzazione dei mezzi e per la loro manutenzione;
b) acquisto e installazione di sistemi di video-telesorveglianza organizzati dall'Amministrazione comunale;
c) potenziamento dell'illuminazione pubblica delle aree esposte a rischio criminalità, ivi compresi i transiti privati che, a giudizio delle amministrazioni locali, possono costituire fonte di pericolo per la comunità insediata;
d) rimborso di spese sostenute da cittadini meno abbienti per la riparazione di danni materiali derivanti da fatti di microcriminalità. 

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30.
L'articolo 1, comma 57, prevede la facoltà per gli enti locali beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui al succitato articolo 3, commi 4 lettera r) e 8 lettera o), della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, di impiegare le somme a essi attribuite e non ancora completamente utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, per finalità diverse da quelle previste dal progetto di rassicurazione della comunità civica, purché comunque previste dall'articolo 3, commi 4 lettera r) e 8 lettera o), della legge regionale 1/2003, nonché per il completamento di impianti di videosorveglianza ovvero per l'acquisizione di automezzi e strumenti informatici e telematici per la polizia locale.

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
L'articolo 10, comma 41, prevede che l'entità della quota di cofinanziamento a carico degli enti beneficiari dei contributi in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 possa anche essere inferiore al 20 per cento delle spese previste dal progetto e che, ai fini della conclusione del procedimento, gli enti beneficiari dovranno presentare, se non abbiano già inviato analoga dichiarazione o relazione finale - inderogabilmente entro il 31 dicembre 2010 - una dichiarazione attestante che le risorse ottenute sono state utilizzate per la copertura delle spese relative all'attività per la quale l'incentivo è stato erogato. 



 
immagine notizia
[ immagine notizia stampa ] [ immagine notizia top ]