b) Chi può avviare il processo di fusione tra due o più comuni contigui?
Attualmente la legge prevede la possibilità che l’iniziativa per la fusione possa provenire da
tre categorie di soggetti: dai titolari dell’iniziativa legislativa (ovvero, Giunta regionale,
ciascun consigliere regionale o non meno di 15.000 elettori), da almeno il 15% degli elettori di
ciascun comune interessato alla fusione, o dai consigli comunali che rappresentano i comuni
interessati.
La differenza sostanziale tra l’iter avviato dai titolari dell’iniziativa legislativa e gli
altri soggetti è che, nel primo caso, la richiesta deve essere presentata al Consiglio regionale
sotto forma di progetto di legge redatto in articoli, mentre nel secondo caso viene presentata una
semplice richiesta corredata dalla documentazione prevista dalla legge (planimetria, ecc.), che
viene inoltrata agli uffici dell’Amministrazione regionale (Servizio elettorale della Direzione
centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme), che la esamina.