i) Da quale pubblico ufficiale devono essere autenticate le firme dei promotori e dei sottoscrittori dell’iniziativa dei cittadini per la fusione dei comuni?
Le firme dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti elencati nell’articolo
23, comma 7, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, ovvero da uno dei seguenti
pubblici ufficiali:
- notaio
- giudice di pace
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti
d’appello e dei tribunali
- segretario della procura della Repubblica
- presidente della provincia
- sindaco
- assessore comunale
- assessore provinciale
- presidente del consiglio comunale
- presidente del consiglio provinciale
- presidente del consiglio circoscrizionale
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale
- segretario comunale
- segretario provinciale
- funzionario incaricato dal sindaco
- funzionario incaricato dal presidente della
provincia
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria
disponibilità al presidente della provincia
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria
disponibilità al sindaco del comune
- consigliere regionale