Domande frequenti
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FAQ
Numero di inserimenti: 16 | Pagine: [1] [2] a) Quali sono i passaggi fondamentali dell’iter della fusione tra comuni?
A grandi linee, nei procedimenti di fusione tra comuni possiamo identificare i seguenti passi
fondamentali:
1. Avvio dell’iniziativa da parte dei soggetti che ne hanno facoltà
2. Esame dell’iniziativa da parte degli uffici del Consiglio regionale o dell’A
mministrazione regionale
3. Il Consiglio regionale delibera il referendum, definendo quesito e ambito
territoriale
4. Il Presidente della Regione indice il referendum
5. Svolgimento del referendum consultivo
6. Presentazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge di fusione
7. Il Consiglio regionale approva la legge di fusione
8. Istituzione del nuovo Comune, cessazione degli organi dei comuni preesistenti e nomina
di commissario e vicecommissario per la provvisoria amministrazione del nuovo Comune
9. Elezione degli organi del nuovo Comune
b) Chi può avviare il processo di fusione tra due o più comuni contigui? c) Chi decide la denominazione del nuovo Comune nato dalla fusione? d) È possibile fondere comuni appartenenti a province diverse? e) Esiste un limite alla lunghezza della denominazione del nuovo Comune? g) Quali documenti devono essere allegati all’iniziativa per la fusione presentata dai promotori? |