Domande frequenti
Elenco delle domande più frequenti |
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FAQ
Numero di inserimenti: 16 | Pagine: [1] [2] a) Quali sono i passaggi fondamentali dell’iter della fusione tra comuni? b) Chi può avviare il processo di fusione tra due o più comuni contigui?
Attualmente la legge prevede la possibilità che l’iniziativa per la fusione possa provenire da
tre categorie di soggetti: dai titolari dell’iniziativa legislativa (ovvero, Giunta regionale,
ciascun consigliere regionale o non meno di 15.000 elettori), da almeno il 15% degli elettori di
ciascun comune interessato alla fusione, o dai consigli comunali che rappresentano i comuni
interessati.
La differenza sostanziale tra l’iter avviato dai titolari dell’iniziativa legislativa e gli altri soggetti è che, nel primo caso, la richiesta deve essere presentata al Consiglio regionale sotto forma di progetto di legge redatto in articoli, mentre nel secondo caso viene presentata una semplice richiesta corredata dalla documentazione prevista dalla legge (planimetria, ecc.), che viene inoltrata agli uffici dell’Amministrazione regionale (Servizio elettorale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme), che la esamina. c) Chi decide la denominazione del nuovo Comune nato dalla fusione? d) È possibile fondere comuni appartenenti a province diverse? e) Esiste un limite alla lunghezza della denominazione del nuovo Comune? g) Quali documenti devono essere allegati all’iniziativa per la fusione presentata dai promotori? |