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Normativa

Il testo della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 è consultabile qui.

Nel riquadro sottostante è richiamata la normativa dell'ILIA secondo le linee interpretative del Servizio tributi locali della Regione.



Presupposto

Il presupposto dell’ILIA (art. 2) è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione.

Le abitazioni principali o assimilate rientrano, pertanto, nel presupposto impositivo, a differenza di quanto previsto dalla disciplina statale in materia di IMU, che ne aveva previsto l’esclusione. Detta tipologia di abitazioni, ad eccezione delle cd. abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9), sono esentate dall’imposta ai sensi dell’articolo 11.


Ai fini della definizione di immobili da assoggettare all’imposta, si è ritenuto, in fase di prima applicazione e in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dal Sistema delle Autonomie Locali, di non discostarsi dalle definizioni adottate dalla disciplina statale in merito alle fattispecie imponibili, al fine di avvalersi dell’esperienza acquisita e della prassi consolidata.

 

Abitazione Principale

Regime

L’ILIA per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

Definizione


L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assoggettate al regime ILIA previsto per l’abitazione principale, un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1, lettera a)).


Assimilazioni


Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie (art. 4, comma 1, lett. b), n. da 1) a 5)):

Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse (art. 15, comma 1, lett. e)).



Soggetti Passivi

 L’ILIA è dovuta dai soggetti di seguito indicati (art. 6):

Base Imponibile

 L’ILIA si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 

Gruppo/Categoria catastale

Moltiplicatore

A (tranne A/10)

160

A/10

80

B

140

C/1

55

C/2, C/6 e C/7

160

C/3, C/4 e C/5

140

D (tranne D/5)

65

D/5

80

 

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

 

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

 

Aliquote

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’ILIA in una misura “standard” che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il Comune determina le aliquote dell’ILIA con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

Le aliquote stabilite dalla legge (art. 9) per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella:
 

IMMOBILE
ARTICOLO/COMMA
ALIQUOTA
BASE
%
ALIQUOTA
MINIMA
%
ALIQUOTA
MASSIMA
%
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze
Articolo 9, comma 1
0,5
0
0,6
1° fabbricato abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata
Articolo 9, comma 2
0,86
0
1,06
altri fabbricati abitativi diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al 1°
Articolo 9, comma 3
0,86
0
1,06
fabbricati rurali ad uso strumentale
Articolo 9, comma 4
0,1
0
0,1
terreni agricoli
Articolo 9, comma 5
0,76
0
1,06
aree fabbricabili
Articolo 9, comma 6
0,86
0
1,06
fabbricati strumentali attività economica
Articolo 9, comma 7
0,86
0
0,96
immobili diversi dai precedenti
Articolo 9, comma 8
0,86
0
1,06

 

 

Esenzioni

 Le ipotesi di esenzione dall’ILIA (art. 1):

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (art. 12):

I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’ILIA in favore delle seguenti fattispecie:

Agevolazioni

 Le principali ipotesi di agevolazione in materia di ILIA riguardano le seguenti fattispecie:

Versamenti

È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

Regolamenti e Aliquote: adempimenti

I regolamenti (art. 14) e le delibere di determinazione delle aliquote dell’ILIA devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre per essere pubblicati, entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, sul Portale del Federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione, entro il termine di legge, i regolamenti e le delibere di fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell’anno precedente. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si precisa che, per l’anno 2023, in considerazione del passaggio dalla disciplina nazionale a quella regionale, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, il Comune applicherà le aliquote dell’imposta di cui all’articolo 9 della legge regionale 17/2022 e non produrranno alcun effetto gli aumenti o le diminuzioni deliberati e non pubblicati (art. 18, comma 4).