Ai sensi dell’art. 109 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, la struttura regionale competente in materia elettorale cura la tenuta e l'aggiornamento dell’Anagrafe degli amministratori locali, costituita dai dati e dalle informazioni relative ai componenti degli organi dei comuni e delle province concernenti:
a) i dati anagrafici, il titolo di studio e la professione;
b) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
c) la carica ricoperta nell'ente;
d) le altre cariche pubbliche eventualmente ricoperte.
Gli enti, in occasione del rinnovo degli organi e in ogni caso di modificazione della composizione degli stessi, comunicano alla struttura regionale competente, anche attraverso sistemi telematici, le notizie e i dati sopracitati, utilizzando i modelli forniti dalla struttura stessa.
Chiunque può prendere visione ed estrarre copia dei dati contenuti nell’anagrafe amministratori.