Funzioni e principi organizzativi
I Comuni organizzano in forma singola o associata i Corpi di Polizia locale per lo svolgimento delle funzioni di Polizia locale, di cui sono titolari, elencate all’articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2009 n. 9 (consulta >).
La vigilanza sullo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia locale e il potere di impartire le direttive al Comandante del Corpo di Polizia locale spettano al Sindaco o all’Assessore delegato, ovvero all’organo individuato dall’atto costitutivo nel caso delle forme associate.
L’articolo 10 individua i principi organizzativi posti alla base dell’ordinamento di Polizia locale.
Tale disposizione prevede che Comuni istituiscano i Corpi di Polizia locale a cui siano addetti almeno 12 operatori, ridotti a 8 qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana. A tal fine, i Comuni nei quali non è istituito il Corpo di polizia locale assicurano lo svolgimento delle relative funzioni mediante l’istituzione di Corpi di polizia locale in forma associata.
Le Unioni territoriali intercomunali esercitano tutte le funzioni di polizia locale in conformità alle norme di legge, di statuto e di regolamento che ne disciplinano l’ordinamento. L’ordinamento dell’Unione territoriale intercomunale determina le competenze delle proprie unità organizzative e dei funzionari preposti ad esse in conformità con la disciplina contrattuale.