Le forme collaborative, quali istituti tesi a garantire maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio, sono espressione dei nuovi principi organizzativi sanciti negli articoli 8 e 10 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9. L’articolo 14, infatti, sancisce il principio generale per cui la Regione promuove ed incentiva lo svolgimento in forma associata del Servizio di polizia locale.
L’atto costitutivo delle forme associative prevede l’adozione di un apposito regolamento del Corpo di polizia locale organizzato in forma associata che, oltre ad individuare l’organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza, definisce i contenuti essenziali e le modalità di svolgimento del servizio stesso nel territorio di competenza.
Qualora il servizio venga svolto mediante convenzione, la stessa deve definire, in particolare, la durata della medesima; l’ente da cui dipende, ai fini organizzativi e di coordinamento, il servizio gestito in forma associata; le modalità di consultazione di ciascun ente; i casi e le modalità di armamento del personale, nell’ambito territoriale degli enti convenzionati, nell’osservanza delle previsioni contenute nei singoli regolamenti.
Il personale del Corpo di polizia locale organizzato in forma associata dipende operativamente dal Comandante, incarico che deve essere conferito a chi è inquadrato nella categoria superiore fra il personale appartenente alla rispettiva amministrazione.
Al fine di agevolare gli enti nella compilazione delle convenzioni attuative della legge regionale 9/2009, è stato predisposto, con la condivisione del Comitato tecnico regionale per la polizia locale, uno schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni di polizia locale.
Inoltre, sempre in materia di gestione associata del servizio di polizia locale, si ritiene utile riportare il seguente parere.