operazioni dell'ufficio elettorale di sezione

L’Ufficio elettorale di sezione svolge le operazioni di votazione e di scrutinio, garantendone la regolarità.

L’Ufficio elettorale di sezione si insedia alle ore 16.00 del giorno che precede la votazione (articolo 45 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). Le operazioni di votazione si svolgono, sia in occasione del primo turno che del ballottaggio, la domenica dalle ore 08.00 alle ore 22.00 (articolo 46 della legge regionale 19/2013). Le operazioni di scrutinio hanno inizio (articolo 55 della legge regionale 19/2013): in occasione del primo turno, alle ore 08.00 del lunedì; in occasione del ballottaggio, la domenica, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione. 

Le operazioni dell’Ufficio elettorale di sezione sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il Presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere presenti (articolo 22 della legge 19/2013).

Tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono registrate nel verbale, redatto in duplice copia, firmato dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti di lista che lo richiedono; il verbale ha valore probatorio fino a prova di falso (articolo 67 della legge regionale 19/2013).

Le istruzioni del Ministero dell’interno (nel Friuli Venezia Giulia, del Servizio elettorale della Regione), agli Uffici di sezione, hanno carattere integrativo ed esplicativo della normativa e non possono assumere una rilevanza tale da determinare, in caso di loro violazione, la nullità del procedimento (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 luglio 1981, n. 345 e 2 ottobre 2002, n. 5157); l’inosservanza delle formalità prescritte dalla normativa determina la nullità del procedimento soltanto quando impedisce l’accertamento della regolarità delle operazioni (Consiglio di Stato – V Sezione, 16 ottobre 1981, n. 452). Tuttavia alcune violazioni, proprio perché incidono sulla regolarità del procedimento, determinano la nullità delle operazioni: è il caso dell’apertura dell’urna, che in generale non è ammessa prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio (Consiglio di Stato – V Sezione, 18 gennaio 1996, n. 70).



 
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