Le varie fasi della votazione presso il seggio sono regolate dagli articoli 46 - 54 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.
Durante la votazione almeno tre componenti l’Ufficio elettorale di sezione, tra cui il Presidente o il vicepresidente, devono essere sempre presenti (articolo 22, comma 8, della legge regionale 19/2013).
Sono ammessi a votare nel seggio (articolo 48 della legge regionale 19/2013):
a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione;
b) chi è stato dichiarato elettore del comune con sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco;
c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
d) gli ufficiali e gli agenti di Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;
e) gli elettori non deambulanti iscritti in altra sezione elettorale del comune non accessibile mediante sedia a ruote.
Con il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il legislatore ha introdotto il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.