Nella Regione Friuli Venezia Giulia la proclamazione del sindaco e l'attribuzione dei seggi di consigliere nei comuni con più di 15.000 abitanti è disciplinata dagli articoli 15 e 17 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19. Diversamente da quanto previsto dalle norme statali (articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in precedenza, articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81) la normativa regionale: non prevede alcuna soglia di sbarramento per l’attribuzione dei seggi alle liste; prevede la necessità, in caso di collegamento per il turno di ballottaggio del candidato alla carica di sindaco con ulteriori liste di candidati, dell’assenso dei delegati delle liste con le quali il candidato sindaco era collegato al primo turno.
È proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
I seggi alle liste e ai gruppi di liste collegate ai diversi candidati alla carica di sindaco sono assegnati, dopo la proclamazione del sindaco, con il c.d. Metodo D’Hondt, cioè dividendo la cifra elettorale di ogni lista e gruppo di liste per 1, 2, 3, 4 ecc., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere. Il Metodo D’Hondt si applica anche per determinare l’attribuzione dei seggi tra le liste all'interno dei gruppi di liste.
In caso di elezione del sindaco al primo turno, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco viene assegnato, se non già ottenuto, il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempre che tali liste abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi e che nessun’altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
In caso di elezione del sindaco al ballottaggio, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco, viene assegnato, sempre se non già ottenuto, il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempre che nessun’altra lista o gruppo di liste abbia superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi.
I seggi non assegnati alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono assegnati alle altre liste e gruppi di liste.
Spetta, di diritto, un seggio a tutti i candidati alla carica di sindaco non eletti, collegati a una lista o a un gruppo di liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.
Per individuare gli eletti alla carica di consigliere, all’interno di ogni lista i candidati sono disposti in una graduatoria decrescente secondo la rispettiva cifra individuale. La cifra individuale è costituita dal totale dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune.
Gli articoli 15 e 17 della legge regionale 19/2013 riproducono, con le differenze sopra ricordate, le norme degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 267/2000, che a loro volta hanno riprodotto le norme contenute negli abrogati articoli 6 e 7 della legge 81/1993. Pertanto, chi consulta queste pagine deve riferire le citazioni degli articoli 6 e 7 della legge regionale 81/1993 e degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 267/2000, contenute in particolare nella raccolta giurisprudenziale, ai corrispondenti articoli 15 e 17 della legge regionale 19/2013.