personale degli enti locali
La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell’articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 e ss.mm.ii.. La norma, riferita al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello assegnato a supporto provvisorio, fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione ed il quinto giorno successivo alla stessa data. In caso di contemporaneità di elezioni, tali spese sono ripartite tra gli Enti interessati, fermo restando per lo Stato il vincolo del limite massimo da rimborsare a ciascun comune.
L’articolo 15 del decreto legge 8/1993 dispone che l’autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali deve essere adottata preventivamente rispetto all’effettivo svolgimento delle prestazioni, indicando i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.
Riguardo il personale assegnato a supporto provvisorio degli uffici elettorali dei comuni, si ricorda la possibilità di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato (T.A.R. Piemonte Torino sentenza n. 253 del 24/02/2012).