<< indietro

principio di salvaguardia del voto

In materia elettorale vige il principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore.

 

Con riferimento alle elezioni comunali, il principio è sancito dall'articolo 63, comma 1, della legge regionale 19/2013.  Nella normativa elettorale si rinvengono anche norme specifiche, sempre ispirate a questo principio generale: se l'elettore ha votato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito sia alla lista cui appartengono i candidati indicati, sia ai candidati preferiti (articolo 64, comma 1, della legge regionale 19/2013); se l'elettore non ha segnato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o due preferenze in corrispondenza di un contrassegno per candidati compresi nella lista corrispondente, il voto è attribuito alla lista e ai  candidati preferiti (articolo 64, comma 2, della legge regionale 19/2013); sono valide le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello in corrispondenza della lista votata, quando i candidati preferiti appartengono alla lista votata (articolo 64, comma 3, della legge regionale 19/2013). 

 

È ricchissima la casistica in materia di interpretazione della volontà dell’elettore. Devono essere fatti salvi tutti i voti dai quali si può desumere l’effettiva volontà dell’elettore e per i quali si può escludere una volontà di farsi riconoscere (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 1998, n. 1149), mentre devono essere dichiarati nulli solo i voti nei quali siano presenti inequivocabili segni di riconoscimento a tal fine preordinati (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7635). La sussistenza di un segno di riconoscimento è un’eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l’espressione del voto, purché non preordinato al riconoscimento dell’elettore (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 marzo 1995, n. 457). Poiché l’elettore che ha sbagliato di esprimere il voto può chiedere un’altra scheda, devono essere annullate le schede in cui compaiano cancellature di voti precedentemente espressi (Consiglio di Stato - V Sezione, 21 settembre 1996, n. 1149). È segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto (Consiglio di Stato - V Sezione, 22 giugno 1996, n. 790), ma tali non sono errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (Consiglio di Stato - V Sezione, 25 febbraio 1997, n. 199) oppure la presenza di macchie tipografiche sulla scheda (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 31 maggio 2005, n. 352). Un tipico segno di riconoscimento è costituito dall’uso nella votazione di uno strumento diverso dalla prescritta matita copiativa, per esempio la penna biro (per tutte: T.A.R. Puglia - Lecce, 20 febbraio 1981, n. 37).
 

 Il fatto che la scheda votata sia stata fotografata con il telefono portatile non comporta la nullità del voto se la sua parte esterna non reca segni di riconoscimento (Consiglio di Stato - V Sezione, 3 febbraio 2006, n. 459).



normativa

circolari

giurisprudenza

per approfondire