attribuzione dei seggi nei comuni con più di 15.000 abitanti

Nella Regione Friuli Venezia Giulia la proclamazione del sindaco e l'attribuzione dei seggi di consigliere nei comuni con più di 15.000 abitanti è disciplinata dagli articoli 15 e 17 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19. Diversamente da quanto previsto dalle norme statali (articoli 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in precedenza, articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81) la normativa regionale: non prevede alcuna soglia di sbarramento per l’attribuzione dei seggi alle liste; prevede la necessità, in caso di collegamento per il turno di ballottaggio del candidato alla carica di sindaco con ulteriori liste di candidati, dell’assenso dei delegati delle liste con le quali il candidato sindaco era collegato al primo turno.

 

È proclamato eletto sindaco al primo turno il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto tale maggioranza, si procede ad un secondo turno di votazione al quale sono ammessi i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

 

I seggi alle liste e ai gruppi di liste collegate ai diversi candidati alla carica di sindaco sono assegnati, dopo la proclamazione del sindaco, con il c.d. Metodo D’Hondt, cioè dividendo la cifra elettorale di ogni lista e gruppo di liste per 1, 2, 3, 4 ecc., sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere. Il Metodo D’Hondt si applica anche per determinare l’attribuzione dei seggi tra le liste all'interno dei gruppi di liste.


In caso di elezione del sindaco al primo turno, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco viene assegnato, se non già ottenuto, il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempre che tali liste abbiano ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi e che nessun’altra lista o gruppo di liste abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

In caso di elezione del sindaco al ballottaggio, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco, viene assegnato, sempre se non già ottenuto, il 60 per cento dei seggi del consiglio, sempre che nessun’altra lista o gruppo di liste abbia superato al primo turno il 50 per cento dei voti validi.


I seggi non assegnati alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono assegnati alle altre liste e gruppi di liste.


Spetta, di diritto, un seggio a tutti i candidati alla carica di sindaco non eletti, collegati a una lista o a un gruppo di liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

 
Per individuare gli eletti alla carica di consigliere, all’interno di ogni lista i candidati sono disposti in una graduatoria decrescente secondo la rispettiva cifra individuale. La cifra individuale è costituita dal totale dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune.

Gli articoli 15 e 17 della legge regionale 19/2013 riproducono, con le differenze sopra ricordate, le norme degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 267/2000, che a loro volta hanno riprodotto le norme contenute negli abrogati articoli 6 e 7 della legge 81/1993. Pertanto, chi consulta queste pagine deve riferire le citazioni degli articoli 6 e 7 della legge regionale 81/1993 e degli articoli 72 e 73 del decreto legislativo 267/2000, contenute in particolare nella raccolta giurisprudenziale, ai corrispondenti articoli 15 e 17 della legge regionale 19/2013.



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Friuli Venezia Giulia - Trieste - 23 settembre 1993, n. 489 >
    nel sistema normato dall’articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, per l’elezione degli organi dei comuni con più di 15.000 abitanti, l’attribuzione dei seggi spettanti alle liste non collegate al candidato sindaco risultato eletto avviene avendo riguardo alla coalizione in cui sono eventualmente confluite e non tenendo conto solo dei voti riportati da ciascuna di esse
  • CORTE COSTITUZIONALE - 18-29 aprile 1996, n. 135 >
    la Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nella parte in cui prevede la detrazione del seggio spettante al candidato sindaco non eletto in sede di ballottaggio dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate con detto candidato solo nel primo turno e che nel secondo turno hanno aderito a una diversa coalizione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 giugno 1996, n. 726 >
    l’articolo 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che dispone che in primo luogo sono proclamati eletti alla carica di consigliere tutti i candidati alla carica di sindaco collegati a una lista o a un gruppo di liste che abbiano ottenuto almeno un seggio, deve essere interpretato nel senso che il riferimento è ai collegamenti esistenti per il primo turno elettorale, al quale, quindi, dopo il ballottaggio, è necessario fare riferimento per la proclamazione degli eletti, sottraendo il seggio spettante ai candidati alla carica di sindaco da quelli spettanti alla lista o al gruppo di liste collegate a ciascuno di essi
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 settembre 1996, n. 1170 >
    nel caso di collegamento solo in sede di ballottaggio di una lista con un candidato sindaco risultato non eletto, l’attribuzione dei seggi di minoranza viene effettuata con riferimento ai soli collegamenti esistenti al primo turno sia per il candidato sindaco con cui tale lista era collegata al primo turno sia per il candidato sindaco risultato non eletto con cui la stessa lista si è collegata in sede di ballottaggio
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 12 ottobre 1999, n. 1442 >
    in caso di nuovi collegamenti di liste nel turno di ballottaggio, la norma di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (assegnazione del 60% dei seggi alle liste collegate al candidato sindaco eletto) ha prevalenza su quella del comma 7 dello stesso articolo 7 (sottrazione del seggio del candidato sindaco dai seggi attribuiti alla coalizione di liste a questi collegate al primo turno)
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 8 giugno 2000, n. 3281 >
    né dal sistema elettorale, né dal corpo normativo (articolo 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81; articolo 6 della legge del Friuli Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14) è possibile desumere un criterio per cui, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l’assegnazione dei seggi dei candidati alla carica di sindaco esclusi dal ballottaggio deve essere effettuata dopo il primo turno di votazione, sulla base dei risultati delle liste in quel turno collegate. Anzi, dalle norme emerge il criterio opposto per cui l’attribuzione dei seggi alle liste deve essere fatta solo "successivamente alla proclamazione dell’elezione del Sindaco al termine del primo o del secondoturno”
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 febbraio 2001, n. 486 >
    nel caso in cui un candidato alla carica di sindaco, non ammesso al ballottaggio, era collegato al primo turno con una coalizione di liste delle quali una, in sede di ballottaggio, si collega al candidato sindaco risultato eletto mentre le altre non procedono a nuovi collegamenti, il relativo seggio va detratto dalla coalizione di liste alle quali era collegato al primo turno. La norma di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (sessanta per cento dei seggi attribuiti, in sede di ballottaggio, alle liste collegate al candidato a sindaco risultato eletto) vale su quella di cui al comma 7 (detrazione del seggio spettante al candidato a sindaco non eletto dai seggi spettanti alla coalizione a lui collegata nel primo turno)
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 maggio 2001, n. 2519 >
    ai fini della determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste deve tenersi conto del collegamento intervenuto in vista del ballottaggio. Ai fini dell'attribuzione dei seggi di consigliere ai candidati alla carica di sindaco non eletti deve tenersi conto dei collegamenti avutisi nel primo turno elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 3 aprile 2007, n. 1509 >
    la norma di cui all’articolo 73, comma 11, del T.U. 267/2000 non è applicabile quando la coalizione di liste collegata al primo turno a un candidato sindaco non eletto si divida tra i due candidati sindaci ammessi al ballottaggio. In tal caso, non esistendo più l’originaria coalizione di liste, ciascuna di tali liste segue la sorte, in termini di attribuzione del numero di seggi, della nuova coalizione cui si è apparentata

per approfondire

 
immagine notizia
[ immagine notizia stampa ] [ immagine notizia top ]