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trattamento economico e condizione giuridica dei componenti gli Uffici elettorali

Nelle elezioni comunali, le spese per gli onorari da corrispondere ai componenti gli Uffici elettorali di sezione e dell’Adunanza dei presidenti sono a carico del comune. Sono a carico del comune anche le medesime spese in relazione alle elezioni circoscrizionali.
 

L’articolo 75, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, demanda alla Giunta regionale la fissazione dei compensi da corrispondere ai componenti degli uffici di sezione e dell’adunanza dei presidenti.


I sopracitati compensi costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali (articolo 75, comma 4, legge regionale 19/2013 e articolo 9, comma 2, legge 21 marzo 1990, n. 53).


I componenti l’Ufficio elettorale di sezione, compresi quelli del ‘Seggio speciale’, hanno inoltre diritto al pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come interpretato dall’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69).
 

In particolare l’articolo 119 del d.P.R. 361/1957 ha stabilito che i componenti degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, possono assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni dell’ufficio avendo riconosciuti come lavorativi i giorni di assenza; l’articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178 ha esteso l’applicazione della norma alle elezioni comunali. In sede di interpretazione autentica, l’articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69, ha stabilito che, in alternativa alla quota retributiva da aggiungersi alla retribuzione ordinaria, i componenti degli Uffici elettorali possono usufruire di riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. La norma che contempla il pagamento di specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile non risulta però applicabile ai pubblici dipendenti, secondo quanto disposto dall’articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95. Pertanto, i dipendenti pubblici possono usufruire solo dei riposi compensativi per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.


Le somme corrisposte dai datori di lavoro ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali sono deducibili dal reddito complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito (articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
 

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni politiche o europee, in materia di determinazione dei compensi ai componenti degli uffici di sezione trova applicazione la normativa statale (articolo 104, comma 3, legge regionale 19/2013) e pertanto vengono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.
 

In caso di contemporaneità di elezioni amministrative e politiche, l’articolo 2 del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161 disciplina la ripartizione delle spese relative ad adempimenti comuni, e pertanto anche quelle relative agli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di sezione.
 

Il caso di contemporaneità con le elezioni per il Parlamento europeo è invece disciplinato dall’articolo 2 del decreto – legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453.


Come nel caso di sole elezioni comunali, anche nel caso di contemporaneità delle elezioni comunali con le elezioni regionali gli importi dei compensi sono determinati dalla Giunta regionale e i relativi oneri sono proporzionalmente ripartiti tra gli Enti interessati (articolo 63 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28).


L'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che fanno carico ai comuni compresi nella circoscrizione, in proporzione alla popolazione elettorale (articoli 24 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
 

 



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