scioglimento del consiglio comunale, casistica

Stante il suo carattere del tutto straordinario ed eccezionale, lo scioglimento dei consigli comunali può essere disposto solo nei casi e per i motivi tassativamente previsti dalla legge. Secondo la vigente normativa, lo scioglimento è disposto per due ordini di motivi:
- per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico, ipotesi quest’ultima che, concernendo la tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, è di competenza degli organi dello Stato;
- per impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi, ipotesi tipizzata dalla legge in caso di dimissioni del sindaco, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso, dimissioni di oltre la metà (ultra dimidium) dei consiglieri, riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga, mancata approvazione del bilancio, approvazione di una mozione di sfiducia. I provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e di nomina dei relativi commissari sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.


Allo scioglimento dei consigli per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso la legge riserva autonomo rilievo. Anche questa fattispecie, analogamente a quella dei gravi motivi di ordine pubblico, è riservata alla competenza statale, rientrando nelle funzioni in materia di lotta alla criminalità organizzata.


I consigli comunali vengono sciolti in primo luogo quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge nonché per gravi motivi di ordine pubblico. L’ipotesi di atti contrari alla Costituzione è riconducibile al caso in cui un ente locale manifesta apertamente la volontà di disattendere norme o principi fondamentali che regolano l’ordinamento repubblicano (Ministero dell’interno, circolare 7 giugno 1990, n. 17102/127/1).


Per quanto riguarda la ‘violazione di legge’, solo una violazione che si qualifica per la sua particolare gravità può giustificare un provvedimento lesivo dell’autonomia dell’ente locale (ad. es. violazioni che si riflettono direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei cittadini, o compromettono la stessa funzionalità dell’ente o la funzionalità complessiva del sistema dei pubblici poteri).


La nozione di ‘gravi motivi di ordine pubblico’ è quella che attiene alla sicurezza e alla quiete pubblica (Corte costituzionale, 23 giugno – 11 luglio 1961, n. 40). Si precisa che, in presenza dei "gravi motivi di ordine pubblico" l'adozione dei provvedimenti di scioglimento è riservata alla competenza statale.


Si procede allo scioglimento anticipato degli organi anche quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco; si tratta tuttavia di uno scioglimento solo formale, finalizzato a consentire le nuove elezioni nel primo turno utile, stante che la legge 8 giugno 1990, n.142 prevede che fino alle nuove elezioni il consiglio e la giunta rimangono in carica e le funzioni del sindaco vengono svolte dal vicesindaco. In caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente viene, invece, nominato un commissario.


I consigli comunali vengono sciolti anche nel caso di dimissioni di oltre la metà dei consiglieri (ultra dimidium). Le dimissioni ultra dimidium dei consiglieri hanno natura di atto collettivo caratterizzato da un inscindibile collegamento tra le volontà dei singoli consiglieri in funzione dell’obiettivo dello scioglimento del consiglio (T.A.R. – Campania – Napoli, 29 gennaio 2004, n. 846), ma non per questo possono in alcun modo essere considerate come un atto di natura negoziale (T.A.R. Puglia – Lecce, 18 dicembre 2001, n. 7955).


Ai fini dello scioglimento per riduzione del consiglio alla metà dei componenti per impossibilità di surroga, vanno intesi quali “componenti del consiglio” i consiglieri che fanno attualmente parte del consiglio, non invece quelli astrattamente previsti dalla legge. Ciò consente, in carenza di candidature, l’abbassamento del quorum per la costituzione dei consigli comunali (Consiglio di Stato – V Sezione, 4 giugno 2003, n. 3082).


Nel caso di mancata approvazione nei termini del bilancio, trovano applicazione gli articoli 39 e 40 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18. La normativa regionale prevede che, in caso di mancata approvazione dei documenti contabili entro la tempistica prevista dalla legge, nei sette giorni successivi l'ente locale trasmette alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali una relazione in ordine alle motivazioni dell'inadempimento evidenziando lo stato della procedura e la tempistica presunta di possibile adempimento. La mancata trasmissione della relazione può comportare l'avvio di una verifica regionale per accertare le motivazioni dell'inadempimento. Trascorso il termine entro il quale il bilancio del Comune deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta comunale il relativo schema oppure qualora dalla relazione o dalle verifiche emerga l'impossibilità per l'organo esecutivo dell'ente locale di predisporlo entro i venti giorni successivi alla scadenza, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida con un termine non inferiore a sette giorni, nomina un commissario affinché lo predisponga d’ufficio per sottoporlo al consiglio. Se il Consiglio comunale non approva nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta o dal Commissario, verificata l'impossibilità dell'ente locale di adottarlo autonomamente, l'Assessore regionale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'Assessore regionale procede allo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 23/1997 e nomina il commissario per la gestione provvisoria dell'ente locale, il quale provvede all'adozione del bilancio. Gli stessi effetti conseguono alla mancata approvazione del rendiconto di gestione e del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio.


Anche l’approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco determina lo scioglimento del consiglio. In Regione, nel caso di presentazione della mozione di sfiducia trova applicazione l’articolo 37, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n.142; si precisa che il testo dell’articolo 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la medesima fattispecie, ha recepito la novella introdotta dall'articolo 11, comma 5 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con cui si è previsto che la mozione sia sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Pur sussistendo un rinvio di carattere “statico” da parte dell’articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 all’articolo 37 della legge 142/1990, la novella appare applicabile anche nella nostra Regione, in quanto con tale integrazione il legislatore ha inteso interpretare e chiarire un punto controverso, senza innovare la fonte normativa. La mozione deve quindi essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il sindaco. Deve essere discussa non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla presentazione e, per essere approvata, deve essere votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. L’istituto della mozione di sfiducia si distingue, quanto agli effetti, da quello delle dimissioni di oltre la metà dei consiglieri assegnati, in quanto la mozione dà vita ad un dibattito in seno al consiglio, al termine del quale chi l’ha proposta può anche cambiare opinione e confermare la sua fiducia al sindaco (T.A.R. Puglia – Lecce, 18 dicembre 2001, n. 7955). Nel caso di un consiglio comunale composto da 16 consiglieri, al fine di rispettare il dettato del comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 267/2000 che prevede la sottoscrizione di almeno due quinti dei consiglieri, il numero di firme necessarie per presentare la mozione di sfiducia è 7 (Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 5 aprile 2005, n. 5658/1.3.16).


Il decreto di scioglimento dell’organo consiliare deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (nel Friuli Venezia Giulia, nel Bollettino Ufficiale della Regione) anche al fine di stabilire un termine certo per la sua impugnazione (Consiglio di Stato – V Sezione, 21 novembre 2003, n. 7633). Il decreto conclude il procedimento finalizzato alla verifica dei presupposti che rendono necessario il rinnovo anticipato degli organi e ne conferisce certezza legale; pertanto, ha natura costitutiva e i suoi effetti si producono ex nunc (Consiglio di Stato – I Sezione, parere 13 marzo 2002, n. 762).


L’articolo 143 del decreto legislativo 267/2000, prevede lo scioglimento dei consigli comunali per il verificarsi di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. Poiché tale articolo ha riprodotto i contenuti dell’abrogato articolo 15 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, nella trattazione di questo argomento si è tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, anche delle interpretazioni (sentenze, pareri e circolari) che sono intervenute su tale articolo. Anche questa fattispecie, analogamente a quella dei gravi motivi di ordine pubblico, è riservata alla competenza statale, rientrando nelle funzioni in materia di lotta alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.


Ai sensi dell’articolo 119 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nell’ipotesi di ricorso al Giudice amministrativo avverso il provvedimento di scioglimento degli enti locali, i termini processuali sono dimezzati, salvo, in primo grado, il termine per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.



normativa

circolari

altra documentazione

  • CONSIGLIO DI STATO - I Sezione - 14 giugno 2001, n. 501/2001 >
    concernente: 1) i pieni poteri del vicesindaco nel periodo di reggenza fino alla convocazione dei comizi; 2) la necessaria nomina del commissario prefettizio nel caso di successivo impedimento, rimozione o decesso del vicesindaco reggente

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza plenaria - 24 luglio 1997, n. 15 >
    con la legge 142/90 il legislatore ha innovato la materia eliminando la previsione della presa d’atto delle dimissioni da parte del consiglio; con le modifiche normative del 1993 le dimissioni dei consiglieri vanno assoggettate al regime giuridico dell’articolo 31 della legge 142/90 (surroga) se infra dimidium, ovvero vanno assoggettate al regime giuridico dell’articolo 39 (scioglimento del consiglio) se ultra dimidium
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 maggio 2003, n. 2382 >
    le dimissioni di oltre la metà dei consiglieri comunali, rassegnate nello stesso giorno, ma presentate al protocollo del comune non insieme, ma in orari differenti e con atti diversi e separati, non sono idonee a determinare lo scioglimento del consiglio
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 giugno 2003, n. 3082 >
    ai fini dello scioglimento del consiglio comunale ex articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2-bis) della legge 142/1990, i componenti del consiglio comunale sono i consiglieri che effettivamente fanno parte del consiglio, non invece quelli astrattamente previsti dalla norma. Ciò consente, in carenza di candidature, l’abbassamento del quorum per la costituzione dei consigli comunali
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Puglia - Lecce - I Sezione - 28 settembre 2005, n. 1144 >
    l’atto contestuale di dimissioni dei consiglieri ha natura di atto solidale collettivo che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto. Tali dichiarazioni sono valide per il raggiungimento della comune finalità, per cui l’invalidità di alcune rende inutile l’intero atto contestuale: in tal caso l’atto può essere reiterato dagli stessi consiglieri, non comportando le dimissioni ex articolo 141 T.U. 267/2000 le dimissioni dalla carica e la conseguente surroga
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 ottobre 2006, n. 6006 >
    le dimissioni della maggioranza dei consiglieri producono automaticamente un effetto di obiettiva gravità nella vita politica della comunità locale e pertanto sono sottoposte a formalità tra cui, se non presentate personalmente, la necessità di essere corredate dall’autenticazione della firma
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Sicilia – Catania - II Sezione - 8 febbraio 2007, n. 236 >
    la delibera con cui il consiglio comunale deliberi la mozione di sfiducia al sindaco deve essere motivata con riferimento a circostanza e fatti accaduti a pena di illegittimità. È idonea una motivazione incentrata sulla diversità degli orientamenti politici del sindaco rispetto alla sua maggioranza, anche se non riferita a precise inadempienze rispetto al programma elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 giugno 2007, n. 3137 >
    è ammissibile la regolarizzazione (nel caso di specie: autenticazione della firma) delle dimissioni del consigliere anche se l’atto è già stato protocollato. Anche nel caso di dimissioni presentate da più consiglieri comunali congiuntamente, al fine di provocare lo scioglimento del consiglio comunale senza raggiungere lo scopo, l’atto di dimissioni dei singoli consiglieri mantiene il suo valore giuridico e legittimamente il consiglio procede alla surroga dei dimissionari
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - Sezione I ter - 26 giugno 2007, n. 5802 >
    la sentenza, pur di secondo grado, che dichiara l’ineleggibilità del sindaco per raggiungimento del limite dei mandati non è causa di nullità delle elezioni. È pertanto illegittimo il provvedimento del Prefetto di nomina di un commissario in quanto l’ente locale può essere retto dal vicesindaco sino al primo turno elettorale utile
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 giugno 2008, n. 2765 >
    in caso di decadenza dalla carica di Sindaco dovuta a causa di incandidabilità originaria ed irremovibile – divieto del terzo mandato – è legittimo il commissariamento dell’ente locale ai sensi dell’articolo 19, del R.D. 383/1934
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 aprile 2009, n. 2476 >
    sussiste il presupposto della contemporaneità della presentazione delle dimissioni da parte di 11 consiglieri comunali nel caso in cui risulti da una dichiarazione dell’addetta al protocollo che esse sono state presentate contemporaneamente, anche in mancanza di una numerazione progressiva
  • CONSIGLIO DI STATO - VI Sezione - 12 agosto 2009, n. 4936 >
    nel caso di dimissioni contestuali dalla carica, l’invalidità di uno solo degli atti di dimissione incide sulla validità dell’intero procedimento e non si può procedere alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari. Tuttavia, ciascun atto di dimissione individuale contestuale presentato ai fini dello scioglimento del consiglio comunale deve essere presentato ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 38 del d.lgs. 267/2000. La mancata autenticazione delle firme dei consiglieri dimissionari può ritenersi sanata all’attestazione del segretario generale della loro apposizione alla sua presenza

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