Nuovo regolamento per l'assegnazione delle risorse per i sistemi di sicurezza privati
In data 09 marzo 2023 è entrato in vigore il D.P.Reg. n. 033 del 23 febbraio 2023, avente ad oggetto “Regolamento per l’assegnazione agli enti locali del finanziamento per interventi per l’installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private, le parti comuni dei condomini ed altri immobili, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell’articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)”, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 08 marzo 2023.
Sono BENEFICIARI del finanziamento, art. 3 del Regolamento:
a) i Comuni singoli;
b) i Comuni capofila di convenzioni tra enti locali;
c) le Comunità di cui alla LR 21/2019.
INTERVENTI FINANZIABILI, art. 2 del Regolamento
Le risorse finanziarie sono assegnate agli enti locali per la concessione di contributi a favore di terzi per l’acquisto, l’istallazione, il potenziamento e l’attivazione di sistemi di sicurezza presso:
a) immobili adibiti ad abitazione di persone fisiche;
b) condomini per le parti comuni;
c) immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale;
d) immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali;
e) edifici scolastici e impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.
Tutte le linee contributive, i regolamenti e/o i bandi degli Enti locali devono prevedere che i contributi a favore di terzi siano erogati in misura non inferiore al 60 per cento della spesa ammissibile, anche sulle spese già sostenute.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, art. 4 del Regolamento
Per l'annualità 2023 le domande di accesso ai finaziamenti sono presentate entro l'
11 aprile 2023 esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it utilizzando i
moduli predisposti.
RIPARTO E GESTIONE DELLE RISORSE, art. 5 del Regolamento
Ai sensi dell’5 del Regolamento, il riparto delle risorse da trasferire a ciascun Ente beneficiario che ha presentato domanda, avviene con decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione, sulla base della popolazione residente nel Comune richiedente singolo o nei Comuni compresi nella forma associativa e prevede la suddivisione in 9 fasce, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa misura di finanziamento, come di seguito inidcato:
a) Fascia 1 - fino a 2500 abitanti 7.000,00
b) Fascia 2 - da 2501 a 5000 abitanti 10.000,00
c) Fascia 3 - da 5001 a 10000 abitanti 15.000,00
d) Fascia 4 - da 10001 a 22100 abitanti 35.000,00
e) Fascia 5 - da 22101 a 50000 abitanti 70.000,00
f) Fascia 6 - da 50001 a 80000 abitanti 100.000,00
g) Fascia 7 - da 80001 a 110000 abitanti 150.000,00
h) Fascia 8 - oltre 110000 abitanti 200.000,00
i) Fascia A - Comuni al alto flusso turistico
con popolazione superiore a 5 mila abitanti 30.000,00
Gli importi corrispondenti a ciascuna fascia di popolazione sono ulteriormente incrementati del 20% in caso di forme associative e del 30% per i Comuni ex capoluogo di Provincia.
La richiesta di finanziamento non può superare gli importi corrispondenti a ciascuna fascia e qualora sia inferiore al massimale previsto, il finanziamento è rimodulato nella misura richiesta dall’Ente stesso.
I beneficiari del finanziamento (Comuni singoli o forme associative) non possono subire variazioni soggettive per la gestione delle procedure contributive verso terzi.
CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO E TERMINI DI RENDICONTAZIONE, art. 6 del Regolamento
Le risorse assegnate sono liquidate in via anticipata nella misura del 50% contestualmente al decreto di concessione.
Il saldo è liquidato contestualmente all’approvazione della rendicontazione, da presentarsi entro il 30 settembre 2024.