In materia di incandidabilità l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Esso ha disciplinato le cause di incandidabilità con riferimento a tutte le elezioni (politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali), abrogando gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000 e l'articolo 15 della legge 55/1990.
In questa sottovoce si troverà, pertanto, un’ampia documentazione riferita ancora alla citata legge 55/1990 (nel testo modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16) e alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000, sostanzialmente ripresi nel nuovo testo unico 235/2012.
Non possono essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, coloro i quali siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 235/2012. L'incandidabilità opera anche nel caso in cui sia stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 sono sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’articolo 10, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti ivi indicati.
L’amministratore che ricopre una delle cariche indicate al comma 1, dell’articolo 10, decade dalla stessa dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (articolo 11, comma 7).
L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una delle situazioni di incandidabilità è nulla (articolo 10, comma 3). Nel caso in cui sia un candidato sindaco a trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità, la sua eventuale partecipazione alla competizione elettorale comporta la nullità di tutte le operazioni elettorali, e non della sua sola eventuale elezione (Consiglio di Stato - V Sezione, 13 settembre 1999, n.1052).
La sentenza di riabilitazione è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.
Va ricordato che il candidato alla carica di sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale deve rendere, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, prevista dall'articolo 12 del d.lgs. n. 235/2012 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10, del medesino decreto legislativo; la mancanza di tale dichiarazione comporta l'immediato e non sanabile depennamento del candidato dalla lista. Gli uffici presposti all'esame e all'ammissione delle candidature, inoltre, cancellano dalle liste i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una condizione di incandidabilità.
Sono invece sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti indicati nello stesso comma alle lettere a), b) e c); sono inoltre sospesi dalla carica coloro che, dopo l'elezione o la nomina, con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni per un delitto non colposo e coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Sono, infine, sospesi di diritto coloro i quali sono sottoposti alle misure coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura nonchè del divieto di dimora, quando riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
Nel periodo di sospensione, ove non sussista supplenza, tali soggetti non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per qualsiasi quorum o numero legale (articolo 11, comma 3).
La sospensione cessa nel caso in cui venga meno la misura coercitiva, ovvero venga emessa sentenza anche non definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio (articolo 11, comma 6).