incandidabilità

In materia di incandidabilità l'articolo 9, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" rinvia alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190". Esso ha disciplinato le cause di incandidabilità con riferimento a tutte le elezioni (politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali), abrogando gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000 e l'articolo 15 della legge 55/1990. 

In questa sottovoce si troverà, pertanto, un’ampia documentazione riferita ancora alla citata legge 55/1990 (nel testo modificato dall’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16) e alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 267/2000, sostanzialmente ripresi nel nuovo testo unico 235/2012.

Non possono essere candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, coloro i quali siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per uno dei reati indicati al comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 235/2012. L'incandidabilità opera anche nel caso in cui sia stata applicata la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento). 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 11 sono sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’articolo 10, coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti ivi indicati.

L’amministratore che ricopre una delle cariche indicate al comma 1, dell’articolo 10, decade dalla stessa dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (articolo 11, comma 7).

L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una delle situazioni di incandidabilità è nulla (articolo 10, comma 3). Nel caso in cui sia un candidato sindaco a trovarsi in una delle situazioni di incandidabilità, la sua eventuale partecipazione alla competizione elettorale comporta la nullità di tutte le operazioni elettorali, e non della sua sola eventuale elezione (Consiglio di Stato - V Sezione, 13 settembre 1999, n.1052).

La sentenza di riabilitazione è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo.

 

Va ricordato che il candidato alla carica di sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale deve rendere, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, prevista dall'articolo 12 del d.lgs. n. 235/2012 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10, del medesino decreto legislativo; la mancanza di tale dichiarazione comporta l'immediato e non sanabile depennamento del candidato dalla lista. Gli uffici presposti all'esame e all'ammissione delle candidature, inoltre, cancellano dalle liste i candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una condizione di incandidabilità.

 

Sono invece sospesi di diritto dalle cariche indicate nell’articolo 10, comma 1, del citato decreto legislativo coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per i delitti indicati nello stesso comma alle lettere a), b) e c); sono inoltre sospesi dalla carica coloro che, dopo l'elezione o la nomina, con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni per un delitto non colposo e coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso. Sono, infine, sospesi di diritto coloro i quali sono sottoposti alle misure coercitive degli arresti domiciliari, della custodia cautelare in carcere ed in luogo di cura nonchè del divieto di dimora, quando riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

 

Nel periodo di sospensione, ove non sussista supplenza, tali soggetti non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per qualsiasi quorum o numero legale (articolo 11, comma 3).

 

La sospensione cessa nel caso in cui venga meno la misura coercitiva, ovvero venga emessa sentenza anche non definitiva di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio (articolo 11, comma 6). 



normativa

  • DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235 - articoli 10-17 >
    testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezione promiscua feriale - 27 ottobre 1993, n. 10700 >
    la legge 18 gennaio 1992, n. 16, modificativa dell’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non ha carattere di retroattività. Non sussiste, in capo all’amministratore condannato, un diritto quesito alla carica elettiva, rientrando tale qualità tra i diritti di natura patrimoniale e non di natura politica. La sentenza di riabilitazione non ha efficacia sulla decadenza già intervenuta
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - II Sezione - 13 settembre 1996, n. 8270 >
    la decadenza automatica del pubblico amministratore dalla carica ricoperta, a seguito di condanna definitiva per uno dei reati indicati dall’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 19 marzo 1990, n. 55, si verifica sia quando la condotta tipizzata dalla legge integra una fattispecie delittuosa (nel caso: l’abuso di potere), sia quando implica solo l’applicazione della aggravante per delitti anche diversi da quelli indicati nella legge
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 26 novembre 1998, n. 12014 >
    la causa di incandidabilità e di decadenza, di cui all’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, si configura come un requisito negativo della capacità di assumere cariche elettorali per soggetti condannati in via definitiva per reati che destano particolare allarme sociale; la disposizione in materia di incompatibilità, di cui all’articolo 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, inserita nella ordinaria legislazione elettorale, ha invece lo scopo di evitare un conflitto di interessi tra l’elettore e l’ente pubblico
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 settembre 1999, n. 1052 >
    la situazione di incandidabilità, ai sensi dell’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, del candidato sindaco, non rilevata in sede di ammissione dalla Commissione elettorale circondariale, è idonea a rendere invalido lo svolgimento delle operazioni elettorali. Pur essendo pacifica la competenza del giudice ordinario in materia di eleggibilità (e di candidabilità), ai sensi dell'articolo 8, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 28, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il giudice amministrativo può pronunciarsi incidenter tantum anche su tali questioni, se la loro soluzione è pregiudiziale per decidere la questione principale di sua competenza
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 settembre 1999, n. 1144 >
    l’articolo 15, comma 4, della legge 55/1990, che prevede che l’eventuale elezione di un candidato che si trova in una delle condizioni di cui al comma 1, dello stesso articolo, non produce effetti, si applica anche nei casi in cui la condanna è pronunciata tra il primo ed il secondo turno elettorale e comporta l’impossibilità della proclamazione a sindaco di tale candidato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 giugno 2000, n. 3338 >
    nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154, a differenza di quanto avviene per il candidato sindaco in situazione di incandidabilità ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 24 febbraio 2001, n. 2743 >
    la pendenza di un procedimento penale teso ad ottenere la riabilitazione dalla condanna non impedisce la proclamazione della decadenza dell’eletto condannato in via definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 15, della legge 55/1990. In sede di accertamento della sussistenza delle situazioni per la comminazione del provvedimento di decadenza dell’eletto, il giudice si attiene strettamente al contenuto della sentenza penale di condanna, senza poter né esperire ulteriori indagini, né reinterpretare la fattispecie su cui si è espresso il giudice penale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 22 gennaio 2003, n. 255 >
    è illegittima l’esclusione dalla competizione elettorale di un candidato che ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incandidabilità previste dall’articolo 15 , comma 1, della legge 55/1990, anziché dall’articolo 58, del d.lgs. 267/2000
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Basilicata - Potenza - 29 novembre 2004, n. 796 >
    ai sensi dell’articolo 59, del d.lgs. 267/2000, l’amministratore dell’ente locale, sospeso per la durata di mesi 18 per condanna in primo grado, ove intervenga sentenza d’appello, vedrà l’interruzione del primo periodo di sospensione ed il decorso di un termine nuovo di 12 mesi. La norma non prevede una sommatoria dei due periodi di sospensione potenzialmente irrogabili
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 agosto 2006, n. 4948 >
    ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del T.U. 267/2000 è nulla l’elezione di un candidato che si trova nelle condizioni di incandidabilità elencate al comma 1 del medesimo articolo. La sanzione di nullità travolge la sola elezione del candidato che si trova in condizione di incandidabilità (e anche di ineleggibilità) e non produce ulteriori conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali
  • CORTE COSTITUZIONALE - 9-23 maggio 2007, n. 171 >
    è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, lettera a), del d.l. 80/2004, convertito dalla legge 140/2004, che escludeva dal novero delle cause ostative alla candidatura l'ipotesi della condanna per peculato d’uso (articolo 58, comma 1, lettera b), del d.lgs. 267/2000)
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 8 luglio 2009, n. 16052 >
    la sospensione dalla carica di un consigliere comunale condannato con sentenza non definitiva per uno dei delitti previsti dall’articolo 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 267/2000 decorre dalla data della comunicazione del provvedimento di sospensione emessa dal Prefetto e non già dalla data della pubblicazione della sentenza
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Napoli - II Sezione - 22 marzo 2010, n. 1530 >
    è legittimo il provvedimento con il quale la sottocommissione elettorale circondariale ha provveduto alla cancellazione da una lista elettorale dei nominativi di alcuni candidati alla carica di consigliere comunale, in quanto gli stessi hanno omesso di presentare, in sede di accettazione della candidatura, l’espressa dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 58 del d.lgs. 267/2000
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - Roma - II Sezione - 8 ottobre 2013, n. 8696 >
    ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e), del d.lgs. 235/2010 è irrilevante la sopravvenuta estinzione del reato, se non è intervenuta una sentenza di riabilitazione ex articolo 178 e seguenti del c.p.. È pertanto legittima la mancata proclamazione di un consigliere comunale eletto che ha riportato una condanna alla reclusione di due anni divenuta irrevocabile
  • CORTE DI CASSAZIONE - Cassazione Civile - Sezione I - 22 settembre 2015, n. 18696 >
    gli amministratori locali colpevoli di cattiva gestione della cosa pubblica diventano incandidabili solo per effetto del provvedimento giurisdizionale definitivo e con riferimento alle elezioni successive. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello può impugnare le decisioni relative a controversie elettorali riguardanti l’incandidabilità anche se non è stato parte nel giudizio di merito

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