ineleggibilità (anche del sindaco)

Le cause di ineleggibilità alla carica di amministratore comunale sono disciplinate dall'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali" e, per quanto dalla stessa non previsto (articolo 10, comma 6), dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tale decreto legislativo ha riprodotto la normativa sulla ineleggibilità degli amministratori degli enti locali, in precedenza contenuta principalmente nella legge 23 aprile 1981, n. 154.

Nella trattazione è stato tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni (sentenze, pareri, circolari, ecc.) che erano intervenute sulle precedenti leggi ora abrogate.

È principio consolidato che le cause limitative del diritto, garantito costituzionalmente, all'elettorato passivo sono norme di "stretta interpretazione".

La legge regionale 19/2013, disciplina l'ineleggibilità in enti locali diversi. In particolare, il comma 1, dell'articolo 10, prevede l'ineleggibilità alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale per i sindaci, gli assessori comunali esterni, i consiglieri comunali e circoscrizionali in carica in un altro comune non interessato alle elezioni; il comma 2 dello stesso articolo precisa che la causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni divenute efficaci e irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Pertanto, nel caso di dimissioni presentate dal sindaco, la disposizione va coordinata con le disposizioni che prevedono l'irrevocabilità e quindi l'efficacia delle dimissioni, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

L'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, elenca i casi tassativi di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 13 ottobre 2010, n. 175 dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

La perdita delle condizioni di eleggibilità comporta la decadenza dalla carica ricoperta (articolo 68 del citato decreto legislativo 267/2000), salvo che l'interessato non le rimuova con le modalità previste nello stesso decreto.

L'articolo 60, del decreto legislativo 267/2000, definisce i tempi e le modalità, per ciascuna delle cause di ineleggibilità, in cui le stesse devono essere rimosse per consentire l'eleggibilità dell'interessato.

Non sono eleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:
1) il Capo ed i vice capi della Polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno e i dipendenti del Ministero che svolgono le funzioni (o equiparate o superiori) di direttore generale (articolo 60, comma 1, numero 1), del decreto legislativo 267/2000);

2) nel territorio nel quale esercitano le funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza (articolo 60, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 267/2000);

3) nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate [articolo 1487 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha riprodotto l'articolo 60, comma 1, numero 3), del decreto legislativo 267/2000]. La posizione di "comando" deve essere intesa nella accezione di preposizione ad una unità, a carattere operativo, tattico o amministrativo, delle Forze armate;

4) nel territorio nel quale esercitano l'ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci (articolo 60, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 267/2000);

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici (articolo 60, comma 1, numero 5), del decreto legislativo 267/2000). Tra gli organi di controllo sono annoverati i revisori dei conti dell'ente locale. Non versano, invece, in una situazione di ineleggibilità i componenti la Commissione elettorale circondariale (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 15 aprile 2005, n. 7925);

6) nel territorio nel quale esercitano le funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali ed i giudici di pace (articolo 60, comma 1, numero 6), del decreto legislativo 267/2000); tale formulazione tiene conto della soppressione delle figure del "vice pretore onorario" e del "giudice conciliatore" (previste dall'abrogato articolo 2, primo comma, numero 6), della legge 23 aprile 1981, n. 154) e della istituzione della figura del giudice di pace. Perché sussista la causa di ineleggibilità dei magistrati, è necessario che l'interessato svolga effettivamente e attualmente le funzioni giudiziarie (Consiglio di Stato - V Sezione, 6 giugno 1996, n. 687);

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli (articolo 60, comma 1, numero 7), del decreto legislativo 267/2000). Tale norma si applica a tutti coloro che sono legati all'ente da un rapporto di subordinazione, con la sola eccezione delle prestazioni di lavoro autonomo, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, pubblico o privato (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 15 settembre 1995, n. 9762).
Non sussiste una situazione di ineleggibilità per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l'ente di cui è amministratore (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 11 marzo 2005, n. 5449);

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere (articolo 60, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 267/2000);

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate (articolo 60, comma 1, numero 9), del decreto legislativo 267/2000). Le strutture convenzionate sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 267/2000);

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune (articolo 60, comma 1, numero 10), del decreto legislativo 267/2000).

Tale causa sussiste anche nel caso di società per azioni aventi scopo consortile (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 5 settembre 1997, n. 8606). La norma deve essere interpretata nel senso che si trovano in situazione di ineleggibilità tutti coloro che rivestono nella società partecipata cariche che comportano l'esercizio di poteri di organizzazione e di gestione (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 27 ottobre 1993, n. 10701).

La causa di ineleggibilità non sussiste se il consigliere ha assunto la titolarità della carica societaria in base a una norma di legge ovvero di statuto o di regolamento dell'ente territoriale, ma sussiste se ha assunto tale carica in base a una norma dello statuto della società (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 4 maggio 1993, n. 5179);

11) gli amministratori ed i dipendenti con poteri di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune  (articolo 60, comma 1, numero 11), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Sull'interpretazione del termine enti "dipendenti" è stato ritenuto che sussista tale situazione quando un ente pubblico è sottoposto ad un potere d'ingerenza da parte di un altro (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 18 gennaio 1994, n. 391); ancora, che vadano annoverati tra di essi anche gli enti che, pur dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile rispetto all'ente sovraordinato, siano finalizzati allo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultimo (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 20 aprile 1993, n. 4646), mentre è stato escluso il rapporto di dipendenza quando l'ente sottordinato non è assimilabile né agli "istituti", né alle "aziende", né ai "consorzi" (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 27 giugno 1994, n. 6160).

Sono inoltre ineleggibili alle cariche di sindaco i ministri di culto, coloro che hanno legami parentali con il segretario comunale e con gli appaltatori di lavori o servizi (articolo 61 del decreto legislativo 267/2000).

L'articolo 62 stabilisce inoltre, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti l'accettazione della candidatura alla carica di deputato o di senatore comporta la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.

Per quanto riguarda gli assessori esterni, sia nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sia in quelli, se previsti dallo statuto, con popolazione inferiore, l'articolo 47, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 267/2000, stabilisce che gli stessi devono possedere i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti per i consiglieri comunali.
Con l'eccezione di quelle riferite ai vertici delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere, l'interessato deve cessare dalle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (articolo 60, comma 3, del citato decreto legislativo 267/2000); per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio ricoperto (articolo 60, comma 6).

La cessazione delle funzioni può avvenire per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa. In tali casi la pubblica amministrazione è tenuta a prendere i provvedimenti di propria competenza entro cinque giorni dalla richiesta dell'interessato (articolo 60, comma 5). L'aspettativa è concessa anche in deroga agli ordinamenti di appartenenza per tutta la durata del mandato (articolo 60, comma 7), ma non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato (articolo 60, comma 8).

Nel caso dei ministri di culto è idonea la dispensa vescovile da ogni servizio ministeriale (Corte di Cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 14 aprile 1997, n. 3193).
Per quanto riguarda l'ineleggibilità del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle Aziende sanitarie e ospedaliere, l'interessato deve cessare dalle funzioni almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dell'organo elettivo in rinnovo; in ogni caso, il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura (articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo 267/2000). Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio ricoperto (articolo 60, comma 6).



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 14 dicembre 1988, n. 6802 >
    la causa di ineleggibilità a consigliere comunale, prevista dall’articolo 2, n. 5), della legge 154/1981, riguarda anche i componenti della Commissione elettorale circondariale, attese le competenze di questa a decidere sui reclami presentati avverso le operazioni della Commissione elettorale comunale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 24 agosto 1990, n. 8704 >
    la situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere di un candidato che già riveste tale carica in altro comune va riferita al giorno di presentazione delle candidature (nell'ipotesi considerata dal trentesimo al ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni). Qualora le elezioni abbiano a svolgersi, per determinati motivi, in data successiva, il riferimento non è più fatto alla data di presentazione delle candidature, bensì al ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 18 dicembre 1991, n. 13675 >
    l’ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, di cui all’articolo 2, n. 9), della legge 154/1981, degli amministratori di strutture convenzionate con l’Azienda sanitaria locale, viene a cessare con la presentazione di un atto di dimissioni da amministratore di tale struttura; non sussiste tale situazione di ineleggibilità se l’amministratore dimissionario rimane in veste di socio, privo di poteri di rappresentanza, in tale società
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 7 aprile 1992, n. 4266 >
    la posizione di "comando", che rende ineleggibili nel territorio in cui lo esercitano gli alti Ufficiali delle Forze armate, deve essere intesa nella sua accezione tecnico - militare di preposizione ad una unità, o ente, a carattere operativo, tattico o amministrativo, delle Forze armate
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 20 aprile 1993, n. 4646 >
    gli amministratori di un’azienda municipalizzata per la distribuzione del gas rientrano nei casi di ineleggibilità previsti dall’articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154 (e non in quelli di incompatibilità di cui all’articolo 3, n. 1), poiché tra gli enti "dipendenti" del comune vanno annoverati anche quelli, pur dotati di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile, che sono preposti a compiti che rientrano tra quelli istituzionali del comune
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 18 gennaio 1994, n. 391 >
    sussiste una situazione di "dipendenza", o di "strumentalità", atta a determinare le situazioni di ineleggibilità ai sensi dell’articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154, (e non quello di ente "vigilato", che determina la situazione di incompatibilità ex articolo 3, n. 1), quando un ente è sottordinato ad un altro, in quanto destinatario di un ordine, di una disciplina, di un potere di ingerenza proveniente dal secondo
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 27 giugno 1994, n. 6160 >
    non sussiste un rapporto di "dipendenza", da cui deriva la situazione di ineleggibilità prevista dall’articolo 2, numero 11), della legge 23 aprile 1981, n. 154, quando l’ente pubblico sottordinato, pur sottoposto a un diffuso potere di vigilanza e di controllo, non è assimilabile né agli "istituti", nè alle "aziende", né ai "consorzi"
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 6 febbraio 1996, n. 957 >
    l’entrata in vigore del d.lgs. 504/1992 non ha modificato in alcun modo le previsioni di ineleggibilità di cui all’articolo 2, n. 9), della legge 154/1981. La condizione di ineleggibilità dettata dal citato articolo 2, n. 9), sussiste in presenza di un rapporto qualificabile come convenzionato. La natura “sanitaria” di una convenzione è determinata dal contenuto della convenzione stessa: rientrano in tale fattispecie la convenzione per le prestazioni di assistenza ad handicappati gravi e gravissimi
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 14 aprile 1997, n. 3193 >
    poiché con la norma di cui all’articolo 2, n. 4), della legge 154/1981 (per cui sono ineleggibili nel territorio in cui esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci) il legislatore ha inteso solo garantire la libera determinazione della volontà degli elettori da indebite interferenze, la cessazione da ogni servizio ministeriale è sufficiente a rimuovere ogni pericolo di influenza sulla libera determinazione degli elettori, a nulla rilevando che la sacra ordinazione una volta ricevuta non possa essere più cancellata
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 5 settembre 1997, n. 8606 >
    l’articolo 2, n. 10), della legge 23 aprile 1981, n. 154, secondo il quale non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, "i rappresentanti legali e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, della provincia o del comune," deve essere interpretato nel senso che tra le "società per azioni" devono ritenersi comprese anche le società per azioni aventi scopo consortile
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 settembre 1999, n. 1052 >
    pur essendo pacifica la competenza del giudice ordinario in materia di eleggibilità (e di candidabilità), ai sensi dell’articolo 8, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell’articolo 28, del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il giudice amministrativo può pronunciarsi incidenter tantum anche su tali questioni, se la loro soluzione è pregiudiziale per decidere la questione principale di sua competenza
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezione lavoro - 22 febbraio 2000, n. 1992 >
    ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge 154/1981, è ineleggibile alla carica di consigliere comunale il componente del consiglio di amministrazione di una società per azioni partecipata al 60% dall'ente locale, sussistendo nei suoi confronti le medesime ragioni riscontrate per le categorie espressamente previste dalla norma (legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni)
  • CORTE COSTITUZIONALE 31 ottobre 2000, n. 450 >
    la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, quarto alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (ora: articolo 61, numero 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco
  • CORTE COSTITUZIONALE 4-24 giugno 2003, n. 220 >
    a fronte del mutamento del disegno organizzativo delle A.S.L., il legislatore ha fatto venir meno la causa di incompatibilità della carica di sindaco con l’incarico di primario ospedaliero, limitando l’incompatibilità ai soli casi dei componenti degli organi di alta gestione amministrativa delle A.S.L.
  • TRIBUNALE DI BERGAMO - Sezione feriale civile - 20 agosto 2004, n. 6696 >
    è ineleggibile, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, n. 12) il sindaco in scadenza di mandato che voglia candidarsi alla medesima carica in un altro comune. In questo caso, le dimissioni dalla carica di sindaco devono essere presentate nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del d.lgs. 267/2000 (nella Regione FVG, dall’articolo 37-bis della legge 142/1990), il quale stabilisce che le dimissioni stesse diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione
  • CORTE DI APPELLO - Bari - I Sezione civile - 27 dicembre 2004, n. 1257 >
    agli amministratori dell’azienda speciale, costituita dal comune ex articoli 113 e 114 del T.U. 67/2000 per la gestione di un pubblico servizio, non è applicabile la causa di ineleggibilità non configurandosi un rapporto di dipendenza tra comune e azienda dotata di autonomia strutturale, organizzativa, gestionale e in possesso di personalità giuridica
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 15 aprile 2005, n. 7925 >
    per costituire causa di ineleggibilità ex articolo 60, n. 5), del T.U. 267/2000, il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell’attività amministrativa dell’ente: non integra tale situazione l’appartenenza alla Commissione elettorale circondariale
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 20 maggio 2006, n. 11893 >
    la norma di cui all’articolo 60, comma 1, n. 10), del T.U. 267/2000 non deve essere interpretata in senso letterale ma, conformemente alla ratio prevista dal legislatore, deve essere ritenuto ineleggibile anche l’amministratore o il legale rappresentante della s.p.a. in cui l’ente locale è in grado di ricoprire, anche per patti parasociali, una posizione di controllo o comunque di forte influenza pur possedendo un capitale inferiore alla maggioranza assoluta
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 20 maggio 2006, n. 11894 >
    ai sensi dell’articolo 60, comma 1, n. 12), del T.U. 267/2000, è ineleggibile alla carica di sindaco chi ricopre la carica di consigliere in altro comune, non importa se vicino o lontano. Tale causa di ineleggibilità cessa solo con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica ricoperta non essendo possibili rimedi equipollenti, quali il collocamento in aspettativa previsto per altre ipotesi di ineleggibilità
  • CORTE COSTITUZIONALE 17 maggio - 1 giugno 2006, n. 217 >
    non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 60, comma 1, n. 10) del d.lgs. 267/2000 in relazione agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione. La norma prescrive la conseguenza giuridica dell’ineleggibilità nell’intento di prevenire l’eventualità che il candidato ponga in essere, tramite i poteri di influenza connessi alla sua carica societaria, indebite pressioni sugli elettori
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 agosto 2006, n. 4948 >
    ai sensi dell’articolo 58, comma 4, del T.U. 267/2000 è nulla l’elezione di un candidato che si trova nelle condizioni di incandidabilità elencate al comma 1 del medesimo articolo. La sanzione di nullità travolge la sola elezione del candidato che si trova in condizione di incandidabilità (e anche di ineleggibilità) e non produce ulteriori conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali
  • CORTE COSTITUZIONALE 6 febbraio 2009, n. 27 >
    la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 60, comma 1, n. 9), del d.lgs. 267/2000, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate

per approfondire

 
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