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schede, materiali e arredo del seggio


Nelle elezioni comunali l’elettore vota su un’unica scheda per l’elezione del sindaco e del consiglio. Il modello di scheda utilizzato è quello descritto negli Allegati A), riferito al primo turno di votazione, e B), riferito al turno di ballottaggio, alla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

 

La scheda di votazione per il primo turno reca, all'interno di appositi rettangoli, il nominativo dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale (articoli 12, comma 1, e 14, comma 1, della legge regionale 19/2013).

 

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati nella scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale (articolo 37, comma 2, della legge regionale 19/2013).

 

La scheda di votazione per il ballottaggio reca, all'interno di appositi rettangoli, il nominativo dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni della lista o delle liste collegate (articolo 16, comma 5, della legge regionale 19/2013).

 

I nominativi dei due candidati alla carica di sindaco sono riportati nella scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale in occasione del ballottaggio. I contrassegni delle liste già collegate al primo turno sono riprodotti secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; i contrassegni delle liste che hanno dichiarato il collegamento al secondo turno sono riprodotti di seguito, secondo l'ordine di presentazione della dichiarazione di collegamento (articolo 38, comma 2, della legge regionale 19/2013).

 

Nella scheda di votazione i contrassegni delle liste sono riprodotti con il diametro di 2 centimetri (articolo 37, comma 2, della legge regionale 19/2013).

 

Nel pomeriggio del sabato che precede la votazione l'Ufficio elettorale di sezione provvede ad autenticare le schede di votazione. L'autenticazione consiste nell'apporre il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda. Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione (articolo 45, comma 3, lettera d), della legge regionale 19/2013). Si ricorda che sono ritenuti nulli i voti contenuti in schede che risultano non autenticate (articolo 63, comma 3, lettera b), della legge regionale 19/2013).

 

Le schede autenticate vengono conservate nelle stesse scatole in cui si trovavano prima di essere autenticate; le schede non autenticate vengono conservate in una busta.

 

Le schede non autenticate vengono utilizzate per sostituire nel corso della votazione eventuali schede autenticate ma deteriorate, ovvero se vengono ammessi alla votazione ulteriori elettori rispetto a quelli assegnati alla sezione e pertanto non conteggiati al momento dell'autenticazione.

 

La stampa nella scheda dei contrassegni in ordine diverso da quello del sorteggio non determina l'invalidità delle operazioni (Consiglio di Stato - V Sezione, 15 marzo 1991, n. 263). Sono nulle, viceversa, le operazioni elettorali se nelle schede per le elezioni comunali manca la riga per l'espressione della preferenza (Consiglio di Stato - V Sezione, 6 giugno 1996, n. 687, ma si veda, contra, Consiglio di Stato - V Sezione, 4 agosto 2010, n. 5225). La difformità del contrassegno stampato sulla scheda rispetto a quello depositato è causa di nullità delle elezioni (T.A.R. Sardegna, 21 ottobre 1994, n. 1905). Difformità grafiche nei contrassegni, tra scheda e manifesto elettorale, non legittimano l'Ufficio elettorale centrale a negare la proclamazione degli eletti (T.A.R. Toscana - II Sezione, 12 novembre 1990, n. 582).

 

L'articolo 43 della legge regionale 19/2013 disciplina l'arredo della sala della votazione. La sala ha di norma quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare. Nella sala devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto. Il citato articolo 43 detta anche le misure necessarie per consentire il voto degli elettori non deambulanti nei seggi appositamente attrezzati, riprendendo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

 

L'articolo 32 e l'allegata Tabella D del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 631 e il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980, descrivono le caratteristiche dei bolli delle sezioni e delle urne di votazione.

 

All'esterno dei seggi elettorali devono essere esposte la bandiera tricolore e quella dell'Unione europea (articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22; articolo 4, commi 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121; Ministero dell'interno, circolare 11 febbraio 2008, n. 7).

 

L'articolo 42 della legge regionale 19/2013 elenca il materiale da consegnare al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione prima dell'insediamento del seggio.



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