Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2022, per fabbricato
strumentale all’attività economica si intende il fabbricato utilizzato esclusivamente dal
possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, così come definito,
rispettivamente, dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per
destinazione e non per natura. Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la
semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell’ambito di
quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d’impresa (cioè, in sostanza, diversi da
quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all’immobile dal
possessore mediante l’utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa.
Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva: 1. l’utilizzo
esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o
dell’impresa commerciale; 2. la coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato. Quanto
al primo punto, l’esclusività nell’utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come
strumentali solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell’ambito dell’impresa o dell’arte o
della professione esercitata dal possessore. Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria
coincidenza tra possessore e utilizzatore, la normativa regionale ha inteso circoscrivere il
perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l’esercizio della
propria attività economica.
Con riferimento esclusivo all’esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:
Sempre per l’anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal comma
2 dello stesso articolo 18 della legge regionale 17/2022, per i possessori dei fabbricati non
compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità,
di presentare la dichiarazione di strumentalità.