FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA

1. Quali sono i fabbricati strumentali all’attività economica?

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 17/2022, per fabbricato strumentale all’attività economica si intende il fabbricato utilizzato esclusivamente dal possessore per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale, così come definito, rispettivamente, dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La definizione di fabbricato strumentale è da ricondurre ad un concetto di strumentalità per destinazione e non per natura. Ciò significa che, ai fini della strumentalità, non rileva la semplice idoneità tipologica, ovvero la classificazione catastale del fabbricato nell’ambito di quelli suscettibili di essere utilizzati a fini produttivi d’impresa (cioè, in sostanza, diversi da quelli a destinazione abitativa) quanto piuttosto la destinazione impressa all’immobile dal possessore mediante l’utilizzo dello stesso per l’esercizio della propria attività d’impresa.

Pertanto, due sono gli aspetti caratterizzanti questa fattispecie impositiva: 1. l’utilizzo esclusivo del fabbricato da parte del possessore per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa commerciale; 2. la coincidenza tra possessore ed utilizzatore del fabbricato. Quanto al primo punto, l’esclusività nell’utilizzo del fabbricato fa sì che siano qualificabili come strumentali solamente quelli utilizzati in via esclusiva nell’ambito dell’impresa o dell’arte o della professione esercitata dal possessore. Relativamente al secondo aspetto, ovvero la necessaria coincidenza tra possessore e utilizzatore, la normativa regionale ha inteso circoscrivere il perimetro di questa fattispecie ai fabbricati utilizzati dal possessore per l’esercizio della propria attività economica.


 

2. Per l’anno 2023, quali sono i fabbricati strumentali all’attività economica?

Con riferimento esclusivo all’esercizio 2023, si considerano fabbricati strumentali all’attività economica, in virtù della loro sola classificazione catastale, indipendentemente dalla loro destinazione e a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di strumentalità, i fabbricati classificati nei gruppi e nelle categorie di cui all’articolo 18, comma 1 della legge regionale 17/2022, ovvero:

  • A/10 – uffici e studi privati
  • A/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi, fermo restando quanto previsto per l’a bitazione principale o assimilata e per gli altri i fabbricati abitativi2
  • gruppo catastale B – fermo restando quanto previsto dall’articolo 11
  • C/1 – negozi e botteghe C/3 – laboratori per arti e mestieri C/5 – stabilimenti balneari e di acque curative
  • gruppo catastale D – fermo restando quanto previsto per i fabbricati rurali ad uso strumentale.


Sempre per l’anno 2023 e con carattere residuale, rimane ferma la facoltà, prevista dal comma 2 dello stesso articolo 18 della legge regionale 17/2022, per i possessori dei fabbricati non compresi in una delle categorie catastali sopra elencate, ma dotati dei requisiti di strumentalità, di presentare la dichiarazione di strumentalità.

 

 
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