Normativa

Il testo della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 è consultabile qui.

Nel riquadro sottostante è richiamata la normativa dell'ILIA secondo le linee interpretative del Servizio tributi locali della Regione.



Presupposto

Il presupposto dell’ILIA (art. 2) è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione.

Le abitazioni principali o assimilate rientrano, pertanto, nel presupposto impositivo, a differenza di quanto previsto dalla disciplina statale in materia di IMU, che ne aveva previsto l’esclusione. Detta tipologia di abitazioni, ad eccezione delle cd. abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9), sono esentate dall’imposta ai sensi dell’articolo 11.


Ai fini della definizione di immobili da assoggettare all’imposta, si è ritenuto, in fase di prima applicazione e in accoglimento delle sollecitazioni provenienti dal Sistema delle Autonomie Locali, di non discostarsi dalle definizioni adottate dalla disciplina statale in merito alle fattispecie imponibili, al fine di avvalersi dell’esperienza acquisita e della prassi consolidata.

 

Abitazione Principale

Regime

L’ILIA per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

Definizione


L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Sono assoggettate al regime ILIA previsto per l’abitazione principale, un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 4, comma 1, lettera a)).


Assimilazioni


Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti fattispecie (art. 4, comma 1, lett. b), n. da 1) a 5)):

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse (art. 15, comma 1, lett. e)).



Soggetti Passivi

 L’ILIA è dovuta dai soggetti di seguito indicati (art. 6):

  • proprietario dell’immobile
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria
     

Base Imponibile

 L’ILIA si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

  • fabbricati iscritti in catasto (art. 7)

Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 

Gruppo/Categoria catastale

Moltiplicatore

A (tranne A/10)

160

A/10

80

B

140

C/1

55

C/2, C/6 e C/7

160

C/3, C/4 e C/5

140

D (tranne D/5)

65

D/5

80

 

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione
  • indice di edificabilità
  • destinazione d'uso consentita
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

 

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

 

Aliquote

La legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’ILIA in una misura “standard” che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa legge.
A tal fine, il Comune determina le aliquote dell’ILIA con delibera del Consiglio comunale, che a pena di inapplicabilità deve essere:

  • approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;
  • pubblicata sul Portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Le aliquote stabilite dalla legge (art. 9) per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella seguente tabella:
 

IMMOBILE
ARTICOLO/COMMA
ALIQUOTA
BASE
%
ALIQUOTA
MINIMA
%
ALIQUOTA
MASSIMA
%
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze
Articolo 9, comma 1
0,5
0
0,6
1° fabbricato abitativo diverso dall’abitazione principale o assimilata
Articolo 9, comma 2
0,86
0
1,06
altri fabbricati abitativi diversi dall’abitazione principale o assimilata e ulteriori rispetto al 1°
Articolo 9, comma 3
0,86
0
1,06
fabbricati rurali ad uso strumentale
Articolo 9, comma 4
0,1
0
0,1
terreni agricoli
Articolo 9, comma 5
0,76
0
1,06
aree fabbricabili
Articolo 9, comma 6
0,86
0
1,06
fabbricati strumentali attività economica
Articolo 9, comma 7
0,86
0
0,96
immobili diversi dai precedenti
Articolo 9, comma 8
0,86
0
1,06

 

 

Esenzioni

 Le ipotesi di esenzione dall’ILIA (art. 1):

  • abitazione principale o assimilata, come definite dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • immobili posseduti nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della Regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (art. 12):

  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

I comuni, inoltre, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, hanno la facoltà di prevedere l’esenzione dall’ILIA in favore delle seguenti fattispecie:

  • immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari [art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019];
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi [art. 1, comma 86, della legge n. 160 del 2019].
  • fabbricati ad uso abitativo oggetto di ordinanze di inagibilità e di fatto non utilizzati a causa di fenomeni di pericolosità di natura geologica, idrogeologica e valanghiva fino al perdurare dello stato di inagibilità;

Agevolazioni

 Le principali ipotesi di agevolazione in materia di ILIA riguardano le seguenti fattispecie:

  • aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli (art. 3). Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni:- sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L’agevolazione comporta l’esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l’eventuale comproprietario privo di tali qualifiche;
  • per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la base imponibile è ridotta del 50% (art. 8);
  • per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% (art. 8);
  • abitazioni concesse in comodato (art. 8). Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:- il contratto di comodato sia registrato;- il comodante possieda in regione la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l’immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
  • abitazioni locate a canone concordato (art. 10). Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento.
     

Versamenti

  • modalità di computo. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
    • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
    • Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
  • rate di versamento. L’ILIA deve essere versata in due rate. La prima rata deve essere corrisposta entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Per l’anno 2023, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2022. La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul portale del Federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano, per il versamento del saldo, gli atti adottati per l’anno precedente. Per il solo anno 2023, in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote di cui all’articolo 9 della legge regionale 17/2022.

È, inoltre, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento.

  • modalità di versamento. Il versamento dell’ILIA deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:
    • modello F24;
    • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile.

       

Regolamenti e Aliquote: adempimenti

I regolamenti (art. 14) e le delibere di determinazione delle aliquote dell’ILIA devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere devono essere trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze entro il termine perentorio del 14 ottobre per essere pubblicati, entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, sul Portale del Federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione, entro il termine di legge, i regolamenti e le delibere di fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell’anno precedente. Con riferimento a tale ultimo aspetto, si precisa che, per l’anno 2023, in considerazione del passaggio dalla disciplina nazionale a quella regionale, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, il Comune applicherà le aliquote dell’imposta di cui all’articolo 9 della legge regionale 17/2022 e non produrranno alcun effetto gli aumenti o le diminuzioni deliberati e non pubblicati (art. 18, comma 4).

 

 
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