La giurisdizione in materia di contenzioso elettorale è distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario in base al criterio secondo cui appartiene al giudice ordinario - Tribunale competente per territorio - conoscere delle questioni che attengono alla eleggibilità (articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cioè in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità. Spetta, invece, al giudice amministrativo - Tribunale Amministrativo Regionale - la giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni (articolo 126 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Per il rito innanzi al giudice ordinario si veda il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
Il ricorso in materia di eleggibilità degli amministratori locali può essere presentato da qualsiasi elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse (articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); il ricorso in materia di operazioni elettorali può essere presentato da qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta (articolo 130 del d.lgs. 104/2010).
Tutti gli atti relativi ai procedimenti giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, sono esenti dal contributo unificato e da ogni onere fiscale (articolo 127 del d.lgs. 104/2010 e articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147).
Nei giudizi elettorali davanti agli organi di giurisdizione ordinaria non è necessario il ministero di un avvocato (articolo 22, comma 14, del d.lgs. 150/2011). Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, anche nei giudizi in materia elettorale innanzi al giudice amministrativo (articolo 23 del d.lgs. 104/2010).
Risolvendo un’annosa questione, relativa all’immediata impugnabilità degli atti di esclusione delle liste e dei candidati alle elezioni amministrative, il codice del processo amministrativo (più volte citato d.lgs. 104/2010) all’articolo 129 dispone che i provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali concernenti l’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati. L’impugnativa può essere proposta esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.
Salva l’immediata impugnabilità dei provvedimenti concernenti l’esclusione delle liste o dei candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale successivo alla convocazione dei comizi elettorali è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.
La qualità di parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale compete solo all’ente locale interessato (articolo 130 del d.lgs. 104/2010) e non anche agli organi straordinari a carattere temporaneo che proclamano il risultato elettorale, quali l’Adunanza dei presidenti (Consiglio di Stato – V Sezione, 8 agosto 2003, n. 4587).
Per la peculiarità del giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo, dettagliatamente scandito in legge e caratterizzato da una particolare celerità, non trova applicazione l’alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 128 del d.lgs. 104/2010).