ricorsi elettorali

La giurisdizione in materia di contenzioso elettorale è distribuita tra giudice amministrativo  e giudice ordinario in base al criterio secondo cui appartiene al giudice ordinario - Tribunale competente per territorio - conoscere delle questioni che attengono alla eleggibilità (articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), cioè in materia di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità. Spetta, invece, al giudice amministrativo - Tribunale Amministrativo Regionale - la giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni (articolo 126 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104). Per il rito innanzi al giudice ordinario si veda il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

Il ricorso in materia di eleggibilità degli amministratori locali può essere presentato da qualsiasi elettore del comune o da chiunque vi abbia interesse (articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); il ricorso in materia di operazioni elettorali può essere presentato da qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta (articolo 130 del d.lgs. 104/2010).

Tutti gli atti relativi ai procedimenti giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, sono esenti dal contributo unificato e da ogni onere fiscale (articolo 127 del d.lgs. 104/2010 e articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147).

Nei giudizi elettorali davanti agli organi di giurisdizione ordinaria non è necessario il ministero di un avvocato (articolo 22, comma 14, del d.lgs. 150/2011). Il ricorrente può stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, anche nei giudizi in materia elettorale innanzi al giudice amministrativo (articolo 23 del d.lgs. 104/2010).

Risolvendo un’annosa questione, relativa all’immediata impugnabilità degli atti di esclusione delle liste e dei candidati alle elezioni amministrative, il codice del processo amministrativo (più volte citato d.lgs. 104/2010) all’articolo 129 dispone che i provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali concernenti l’esclusione di liste o candidati possono essere immediatamente impugnati. L’impugnativa può essere proposta esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di candidati esclusi, innanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Salva l’immediata impugnabilità dei provvedimenti concernenti l’esclusione delle liste o dei candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale successivo alla convocazione dei comizi elettorali è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti.

La qualità di parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale compete solo all’ente locale interessato (articolo 130 del d.lgs. 104/2010) e non anche agli organi straordinari a carattere temporaneo che proclamano il risultato elettorale, quali l’Adunanza dei presidenti (Consiglio di Stato – V Sezione,  8 agosto 2003, n. 4587).

Per la peculiarità del giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo, dettagliatamente scandito in legge e caratterizzato da una particolare celerità, non trova applicazione l’alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 128 del d.lgs. 104/2010).



normativa

  • DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 >
    disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54, della legge 18 giugno 2009, n. 69

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza plenaria - 31 luglio 1996, n. 16 >
    il termine di trenta giorni per proporre ricorso avverso le operazioni elettorali, decorre non dalla data della proclamazione orale del risultato, ma da quella - che può non coincidere con la precedente - in cui tutte le operazioni, compresa la proclamazione, sono documentate in forma scritta, cioè dalla data del verbale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 25 febbraio 1997, n. 199 >
    nelle controversie elettorali il requisito della specificità dei motivi deve essere valutato con rigore attenuato in quanto l’interessato non ha facoltà di esaminare direttamente il materiale, ma deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi. Il giudizio elettorale va comunque inquadrato nello schema del processo di cognizione per cui soggiace ai principi della domanda e del contraddittorio. Ne consegue che l’estensione dell’oggetto del giudizio deve ritenersi ammessa negli stessi limiti in cui è riconosciuta nel giudizio ordinario
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 febbraio 2000, n. 738 >
    nel contenzioso elettorale, anche se è vero che l’onere della prova va valutato con minor rigore, non sono proponibili motivi dedotti in forma generica e privi di allegazioni specifiche e concrete che si risolvono in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d’ufficio, dell’operato dei seggi elettorali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 giugno 2000, n. 3278 >
    esulano dalla giurisdizione amministrativa le questioni che attengono alla eleggibilità, anche se proposte con l’impugnazione delle operazioni elettorali, trattandosi di controversie sempre vertenti su diritti soggettivi
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 febbraio 2001, n. 796 >
    le censure inizialmente svolte nel ricorso elettorale non possono essere utilizzate al solo, o preponderante, fine strumentale di rinnovare, attraverso l’indagine istruttoria giudiziale, lo spoglio stesso per essere poi sostanzialmente abbandonate in favore di altre e nuove censure correlate alle acquisizioni istruttorie
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 dicembre 2003, n. 8205 >
    nel caso di mancata notifica della sentenza del T.A.R., l’appello avverso la sentenza in materia di operazioni elettorali deve essere proposto nel termine di decadenza di un anno dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 327 del c.p.c., ridotto alla metà
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Veneto - Venezia - I Sezione - 15 dicembre 2004, n. 4302 >
    nel corso dello spoglio delle schede votate pare doverosa la contestazione di irregolarità nel momento stesso dell’accadimento o comunque entro la chiusura del seggio. È per questo che non può attribuirsi valore a dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà che avrebbero acquisito ben altro valore se una formale contestazione o riserva fosse stata fatta dal rappresentante di lista al momento della convalidazione delle schede e dell’assegnazione dei voti
  • CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 8 marzo 2005, n. 121 >
    l’individuazione della pubblica amministrazione che è parte necessaria nel giudizio elettorale va fatta in base al criterio dei risultati della consultazione elettorale e non guardando all’imputazione formale degli atti contestati. Nel caso di elezione degli organi comunali non sono parti gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati elettorali, bensì è parte il comune. Ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, proposto da un candidato non eletto e da un cittadino elettore, non deve sussistere conflitto di interessi tra i ricorrenti e deve esservi identità delle domande giurisdizionali
  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza plenaria - 24 novembre 2005, n. 10 >
    spetta alla giurisdizione ordinaria la competenza sulle controversie concernenti la incandidabilità, la ineleggibilità e la incompatibilità. Spetta alla giurisdizione amministrativa la competenza sulle controversie relative ad atti amministrativi attinenti alle operazioni elettorali. Il ricorrente può agire in giudizio nella duplice veste di elettore e di candidato, anche se è sufficiente a dare l’ingresso al giudizio l’interesse di cui il soggetto è portavoce in una sola delle qualità possedute. Se, in sede di ricorso per l’annullamento delle operazioni elettorali è stata dedotta la falsità delle firme di presentazione di una lista di candidati, il giudice sospende il giudizio fissando il termine di novanta giorni per la preposizione della querela di falso
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 gennaio 2006, n. 168 >
    deve essere riconosciuto il valore di principio di prova alla dichiarazione resa dai rappresentanti di lista, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente autenticata, in quanto soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa e di controllo dell’intero procedimento elettorale, con facoltà di visionare anche le singole schede elettorali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 20 marzo 2006, n. 1437 >
    nel caso di illegittima ammissione di liste bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a loro favore che, se non è tale da alterare in modo rilevante la posizione da loro conseguita, porta all’esercizio del potere di correzione dei risultati elettorali anziché del loro integrale annullamento
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 maggio 2006, n. 2531 >
    i sigilli dai plichi elettorali possono essere rimossi soltanto per ordine del giudice. L’articolo 24, comma 3, della legge 241/1990 non ammette istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Sono sottratti all’accesso i documenti per cui sussista un divieto di divulgazione. Il divieto di divulgazione è sufficientemente espresso con la prescrizione normativa dell’obbligo di sigillare i plichi contenenti le schede elettorali ed i verbali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 giugno 2006, n. 3580 >
    nel processo elettorale, essendo le schede elettorali inaccessibili al ricorrente, il requisito della specificità della prova è soddisfatto con l'indicazione del vizio, del numero delle schede denunciate e delle sezioni ove il fatto lesivo si sarebbe verificato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 16 ottobre 2006, n. 6135 >
    nel giudizio elettorale sono legittimati passivi il comune o la provincia, non organi dell’amministrazione statale quali il Ministero dell’interno o l’Ufficio elettorale centrale. I controinteressati cui notificare il ricorso non sono tutti i candidati ma devono essere individuati caso per caso, in relazione al petitum proposto e, soprattutto, alle censure prospettate. Nel giudizio elettorale il ricorrente ha l’onere di fornire un serio principio di prova sulle illegittimità denunciate per cui non è sufficiente che i controinteressati deducano alle illegittimità denunciate che i rappresentanti di lista hanno condiviso integralmente le decisioni assunte in merito all’attribuzione dei voti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 novembre 2006, n. 6685 >
    il fatto che il rappresentante di lista non abbia fatto verbalizzare alcuna contestazione non pregiudica la successiva possibilità per gli interessati di adire l’autorità giudiziaria. Per dar luogo alla sospensione del processo amministrativo non è sufficiente la mera presentazione di una denuncia penale, ma è necessaria la proposizione di una querela di falso quando rilevi in maniera essenziale la valutazione probatoria del documento della cui veridicità si dubita
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 gennaio 2007, n. 197 >
    1) l’inosservanza del principio di conservazione del materiale elettorale, ricavabile dagli articoli 54, 66 e 74 del T.U. 570/1960, di per sé non determina necessariamente l’invalidità delle operazioni elettorali tutte le volte in cui non risulti preclusa l’attendibilità dell’accertamento della verità mediante l’impiego di strumenti di prova diversi dall’esame diretto delle schede elettorali. 2) nel ricorso in appello, l’appellante non può limitarsi ad un mero richiamo per relationem ai motivi dedotti in primo grado, ma deve specificare le ragioni per le quali non ritiene condivisibili le considerazioni contenute nella sentenza impugnata o fornire argomentazioni incompatibili con le conclusioni raggiunte nella sentenza
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 febbraio 2007, n. 476 >
    il rappresentante di lista non ha un interesse qualificato a impugnare i risultati elettorali. È escluso il diritto d’accesso alle schede elettorali, delle quali l’amministrazione ha la detenzione a titolo di custodia, che devono essere conservate in plichi sigillati e che possono essere esaminate da incaricati del giudice e in contraddittorio solo nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali previsti dalla legge a tutela dei candidati e degli elettori
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 aprile 2007, n. 1553 >
    nel caso di illegittima ammissione di una lista, il giudice può decidere l’annullamento delle operazioni o la correzione dei risultati. La seconda alternativa è consentita nei casi in cui sia certo, o altamente probabile, che, in mancanza della lista illegittimamente ammessa, la distribuzione dei seggi tra le diverse liste avrebbe avuto un esito univoco. Nel caso in cui la lista illegittimamente ammessa sia una lista di minoranza, i seggi attribuiti a tale lista con la correzione dei risultati confluiscono sulle altre liste di minoranza
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 11 maggio 2007, n. 2357 >
    nel rito elettorale non è ammissibile l’estensione delle originarie censure, tramite la proposizione di motivi aggiuntivi, a seguito delle nuove conoscenza avvenute in sede di verificazione. Il ricorso ai motivi aggiuntiti deve considerarsi eccezionale e meramente eventuale, per i casi in cui le censure originariamente proposte possano trovare motivi di puntualizzazione e specificazione nei risultati degli accertamenti istruttori. La difficoltà di specificare i motivi all’atto di proposizione del ricorso introduttivo non rappresenta, di per sé, idonea giustificazione di una più larga ammissibilità dei motivi aggiuntivi
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 aprile 2008, n. 1661 >
    1. Per i candidati non eletti la prova della legittimazione a proporre ricorso, identificandosi con l’interesse all’annullamento in toto o in parte dell’atto di proclamazione degli eletti nella parte in cui ha sortito un esito sfavorevole per loro o per la lista, si sostanzia nella semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti alla competizione o in qualsivoglia atto o documento idoneo a proclamare tale requisito. 2. Per i cittadini elettori non partecipanti alla competizione la prova della legittimazione a proporre ricorso, identificandosi nell’interesse collettivo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, si sostanzia nella prova di essere cittadino elettore del comune ove si è svolta la competizione cui si riferiscono i risultati
  • CONSIGLIO DI STATO - IV Sezione - 21 maggio 2008, n. 2407 >
    gli eventuali vizi degli atti di nomina dei componenti degli organi collegiali non hanno nessuna conseguenza sugli atti rimessi alla competenza generale dell’organo (fattispecie riferita ad uno scioglimento del consiglio comunale per mancata adozione della delibera di riequilibrio del bilancio)
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Puglia - Lecce - I Sezione - 29 luglio 2008, n. 2304 >
    sussiste un interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il gravame, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, mediante la eventuale surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli aspira
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 novembre 2008, n. 5911 >
    il termine di trenta giorni per l’impugnativa avverso le operazioni elettorali decorre dall’emanazione dell’atto conclusivo del procedimento elettorale. Non rileva che fossero già conosciuti atti endoprocedimentali e che gli stessi non siano stati tempestivamente impugnati
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 2 aprile 2009, n. 2079 >
    il ricorso elettorale è ammissibile nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia indicato il tipo di vizio censurato, l’erronea attribuzione del numero dei voti e il numero delle schede in contestazione dell’ufficio elettorale ove il vizio si è verificato. In materia elettorale si possono proporre solo motivi aggiunti che costituiscano uno sviluppo delle censure già proposte
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 20 maggio 2009, n. 3109 >
    un cittadino elettore del comune può proporre ricorso riguardo all’elezione degli organi dell’amministrazione comunale, purchè la relativa impugnativa riguardi le operazioni elettorali successive all’emanazione del decreto di convocazione dei comizi
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione – 19 giugno 2009, n. 4051 >
    ai fini dell’attribuzione dei seggi consiliari, il momento al quale occorre fare riferimento per stabilire quali siano le liste collegate al candidato sindaco è quello del “turno di elezione del sindaco”. Pertanto, ove vi sia stato il ballottaggio è necessario fare richiamo ai collegamenti eventualmente sorti in tale fase
  • CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - Sezione giurisdizionale - 14 dicembre 2009, n. 1211 >
    1. È inammissibile un ricorso elettorale qualora, in base alla c.d. prova di resistenza, il numero dei voti illegittimamente attribuiti risulti insufficiente per il conseguimento della posizione di consigliere eletto. 2. È sufficiente la notificazione del ricorso elettorale all’Ente al quale sono imputati gli effetti sostanziali della competizione elettorale. 3. Nel giudizio elettorale sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure proposte ma nuovi motivi di ricorso. 4. Nel giudizio elettorale l’onere della prova risulta affievolito, attesa la pressoché totale indisponibilità degli elementi di riscontro
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 dicembre 2009, n. 8366 >
    una lista di candidati alle elezioni amministrative non è ex se legittimata a proporre ricorso avverso il relativo esito. Le liste partecipanti alla competizione consistono in una sommatoria di determinati candidati e sono prive di personalità giuridica
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 agosto 2010, n. 5183 >
    nei giudizi elettorali, l’individuazione della pubblica amministrazione, cui spetta la qualifica di parte necessaria della lite deve essere compiuta non in base al criterio dell’imputazione formale dell’atto di proclamazione degli eletti, ma esclusivamente in base al criterio dell’imputazione sostanziale degli effetti, cioè dei risultati della consultazione popolare
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 marzo 2011, n. 1706 >
    nel rito elettorale la precisione dei motivi di ricorso non può scendere al di sotto di una soglia minima che consenta di filtrare i ricorsi meramente esplorativi. La dichiarazione di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000 è ammissibile come prova in quanto abbia per oggetto fatti di per sé notori, ossia pacifici e palesi. Non deve invece contenere dichiarazioni aventi ad oggetto fatti dei quali solo il dichiarante possa essere a conoscenza. Nel ricorso elettorale la dichiarazione sostitutiva di atto notorio potrebbe pertanto essere presa in considerazione come principio di prova, purché abbia un oggetto non eccessivamente esteso e generico
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 marzo 2011, n. 1766 >
    nel giudizio elettorale non sono ammessi nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito di verifiche istruttorie. Controinteressati al ricorso sono soltanto i candidati eletti e non le liste di appartenenza
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Veneto - Venezia - III Sezione - 22 aprile 2011, n. 680 >
    non è ammissibile, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura amministrativa, un ricorso contro l’ammissione di una lista nella fase della presentazione delle candidature. Dall’esame del dettato normativo e dei lavori preparatori emerge infatti che l’articolo 129 si riferisce ai soli provvedimenti di esclusione, dovendo ogni altro atto essere impugnato dopo la proclamazione degli eletti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 29 aprile 2011, n. 2551 >
    deve ammettersi l’impugnazione dell’ammissione di una lista fondata sull’astratto pericolo di confusione nell’elettorato determinato dall’uso da parte della predetta lista di un contrassegno asseritamente confondibile con quello utilizzato dalla lista ricorrente
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sesta sezione - 12 agosto 2011, n. 17274 >
    la peculiarità del procedimento d’appello in materia elettorale prevede la possibilità di impugnazione anche da parte di cittadini elettori che non sono stati parte nel giudizio di primo grado. Ciascuna delle parti appellanti ha l’onere di provvedere all’integrazione del contradditorio nei confronti del pubblico ministero. Tale onere non può ricadere solo sulla parte più diligente. Sono dichiarate inammissibili le sole impugnazioni delle parti che non hanno assolto l’onere di notificazione
  • CORTE COSTITUZIONALE - 11 novembre 2011, n. 304 >
    non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, comma 2.2.77, 126, 127, 128, 129, 130 e 130 del d.lgs.104/2010 (Codice del processo amministrativo) nella parte in cui precludono al giudice amministrativo di accertare anche solo incidentalmente la falsità degli atti pubblici nel giudizio elettorale. Ciò in quanto va tutelato anche nel giudizio elettorale il valore dell’effettività della tutela nell’ambito del contenzioso amministrativo, che non può venir meno per ragioni di speditezza del processo
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 aprile 2012, n. 2202 >
    il ricorso elettorale proposto ex articolo 129 del d.lgs. 104/2010 (c.p.a.) deve essere non solo notificato ma anche depositato entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti lesivi
  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza Plenaria - 20 novembre 2014, n. 32 >
    nei ricorsi elettorali l’onere della prova può essere limitato all’allegazione di elementi indiziari dotati dell’attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice. A tal fine, le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista postume (che non avevano contestato nulla durante le operazioni del seggio), costituiscono elemento di prova che legittima la richiesta del giudice di disporre acquisizioni istruttorie
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 27 novembre 2015, n. 5379 >
    nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse deve essere oggetto di accertamento particolarmente rigoroso, onde evitare che dia luogo ad un sostanziale diniego di giustizia e quindi alla violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 24 e 113
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 26 luglio 2016, n. 3361 >
    l’impugnazione degli atti endoprocedimentali nella fase di presentazione delle candidature può riguardare solo gli atti di esclusione di candidature o liste da parte dei diretti interessati e non anche gli atti di ammissione
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione III - 29 maggio 2018, n. 3232 >
    nei giudizi elettorali innanzi al Consiglio di Stato, il ricorrente non può difendersi personalmente. L'appello può essere proposto avverso solo una sentenza; è inammissibile l'impugnativa con un unico atto di più sentenze emesse in procedimenti distinti
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Puglia – Bari – Sezione II - 22 ottobre 2018, n. 1373 >
    anche dopo la sua riformulazione, l’articolo 129 del c.p.a. prescrive che sono immediatamente impugnabili, perché lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, i soli atti di esclusione, ma non quelli di ammissione di altre liste. Ciò in quanto l’articolo non può applicarsi al di là dei casi espressamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto alle regole processuali di portata generale
  • CONSIGLIO DI STATO - III Sezione - 26 ottobre 2018, n. 6126 >
    i motivi aggiunti, per costante giurisprudenza non sono consentiti perché non possono dedursi, in base alle risultanze della verificazione disposta dal giudice, vizi inediti e cioè vizi che non trovano sufficiente e adeguato riscontro in quelli datati col ricorso introduttivo

per approfondire

 
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