Nelle elezioni comunali, le operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti sono effettuate:
Le operazioni degli uffici sono disciplinate dagli articoli 68 (Comuni sino a 15.000 abitanti), 69 (Comuni con più di 15.000 abitanti), 70 (eventuale riesame dei risultati dello scrutinio) e 71 (ammissione di un unico candidato sindaco) della legge regionale 19/2013.
Nella documentazione sono pubblicate le istruzioni relative alle operazioni di assegnazione dei seggi, che descrivono in modo dettagliato le singole operazioni che gli uffici devono compiere e rappresentano pertanto un utile strumento per la corretta compilazione del verbale.
Operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni >