La votazione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza ad un candidato consigliere.
L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate è determinato mediante sorteggio.
L’elettore può esprimere un voto:
a) solo per il candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente;
b) per una lista collegata al candidato Presidente. Il voto si intende espresso anche in favore del candidato alla carica di Presidente;
c) per un Presidente e una lista a lui non collegata (c.d. voto disgiunto);
d) per un candidato consigliere regionale esprimendo la preferenza nell’apposito spazio sulla scheda. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare. In tal caso il voto si intende attribuito anche alla lista e al candidato Presidente collegato.
Fac simile schede di votazione >