Prime indicazioni operative per le liste

La presentazione di una lista alle elezioni comunali comporta svariati adempimenti in relazione ai quali si forniscono le seguenti indicazioni:

 

Costituire un'associazione

 

I partiti e i movimenti politici organizzati sono associazioni di diritto privato non riconosciute, ex art. 36 del Codice civile.
Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge consente a chiunque di presentare liste di candidati, senza necessariamente dover costituire un’associazione di diritto privato.
Tuttavia, la costituzione di un’associazione può risultare opportuna, in quanto consente di:
- individuare con certezza il rappresentante legale dell’associazione;
- ottenere l’attribuzione di un codice fiscale/partita IVA;
- tutelare il nome/simbolo della lista indicandolo nell’atto costitutivo e nello statuto dell’associazione.
Tutto ciò è utile per individuare con certezza il soggetto a cui intestare le fatture relative alle spese di propaganda elettorale (che vanno poi rendicontate) e, nei comuni con più di 15.000 abitanti, per l’apertura del sito internet, che è obbligatorio, e per gli adempimenti in materia di trasparenza, quali l’annotazione dei contributi e dei finanziamenti ricevuti.
La tutela del nome/simbolo si può ottenere anche facendo registrare il proprio simbolo come marchio e depositandolo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale forma di tutela offre garanzie che possono essere fatte valere sul piano civilistico, ma non sono necessarie nel procedimento elettorale. Infatti, la disciplina relativa ai contrassegni di lista prevede che l'ammissione degli stessi avvenga sulla base di criteri quali la non confondibilità con i contrassegni già presentati da altre liste nella medesima competizione elettorale o con quelli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici.
Per costituire un’associazione è sufficiente che almeno due persone fisiche (soci fondatori) sottoscrivano l’atto costitutivo e lo statuto e procedano con le successive registrazioni ai fini fiscali. Ciò può avvenire innanzi ad un notaio o ad altro soggetto legittimato. Ci si può anche rivolgere all’Agenzia dell’Entrate per procedere direttamente con la registrazione degli atti adottati con scrittura privata. 

 

Spese per la campagna elettorale e loro rendicontazione

 

1. Riferimenti normativi, tipologia delle spese e campagna elettorale.
In tema di spese di propaganda elettorale e loro rendicontazione trova applicazione la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, articolo 78. Per i partiti, i movimenti e le liste che si presentano nel Comune di Pordenone, con popolazione superiore a 30.000 abitanti, trova applicazione anche la legge 6 luglio 2012, n. 96.
Sono spese di propaganda elettorale quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e mezzi e per l’affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
Nel predisporre il documento consuntivo delle spese (vedi punto 2.) è opportuno seguire tale classificazione.
La campagna elettorale inizia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (44° giorno antecedente il voto) e chiude alle ore 24.00 del venerdì antecedente il voto, in quanto nel giorno antecedente e in quelli di votazione vige il c.d. silenzio elettorale. Nulla vieta di rendicontare anche spese sostenute antecedentemente, se riferite alla futura campagna elettorale. Nel documento consuntivo vanno indicate le spese differenziate per tipologia e le fonti di finanziamento distinguere distinte in base alla provenienza da persona fisica o da associazioni e persone giuridiche. Se una lista civica riceve contributi nel corso della campagna elettorale è preferibile, seppur non obbligatorio, che gli stessi transitino in un conto corrente dedicato, ai fini della successiva rendicontazione delle spese. Il conto corrente può essere intestato all’associazione costituita ai fini della presentazione della lista o, in mancanza dell’associazione, può essere intestato ad uno dei candidati.

 

2. Adempimenti in tema di rendicontazione delle spese.
I candidati alla carica di sindaco, i partiti, le liste e i movimenti, entro 45 giorni dall’insediamento del consiglio comunale, presentano un documento consuntivo sintetico delle spese sostenute per la campagna elettorale (i rendiconti dovranno essere uno per ogni candidato sindaco e uno per ogni lista, partito o movimento che si presenta alle elezioni comunali). Se non si sono sostenute spese, va sempre comunque presentata una dichiarazione in tal senso. La mancata presentazione del documento consuntivo al Comune è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro. Il documento consuntivo è pubblicato all’albo pretorio on line del comune. Nel medesimo albo viene altresì data notizia dell’eventuale mancata presentazione del documento.
I partiti, movimenti politici e liste civiche che presentano proprie liste di candidati alle elezioni nel Comune di Pordenone, con più di 30.000 abitanti, sono tenuti a presentare il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento anche alla Corte dei conti, sempre entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale. La mancata presentazione del documento consuntivo alla Corte dei conti è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Per l’effettuazione dei controlli sui consuntivi dei partiti, movimenti politici e liste civiche è istituito presso la Sezione regionale della Corte dei Conti un apposito Collegio. A tal fine si ricorda che l’articolo 13 della legge 96/2012 pone un limite alle spese elettorali dei partiti, movimenti politici e liste civiche che non potranno superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali (il numero degli elettori andrà chiesto al Comune).
Per i Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, invece, i rendiconti andranno inviati solo al Comune e non sussistono limiti di spesa da rispettare.
Infine, i candidati alla carica di Sindaco dovranno presentare il proprio rendiconto delle spese di campagna elettorale unicamente in Comune e non al Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’appello e non sussistono per loro limiti di spesa da rispettare.
I candidati consiglieri non dovranno presentare alcun rendiconto.

 

Comuni con più di 15.000 abitanti: contributi, finanziamenti per la campagna elettorale e obblighi di trasparenza

 

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”) prevede taluni obblighi di pubblicità quando si ricevano contributi in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per soggetto erogatore o prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente. I partiti e i movimenti politici, nonché le liste civiche e i candidati alla carica di Sindaco che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, hanno l’obbligo di annotare per ogni contributo ricevuto, entro il mese successivo a quello del ricevimento, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione. Tale annotazione deve essere effettuata in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese successivo a quello di ricevimento ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell’anno solare successivo, se complessivamente superiori nell’anno a tale importo.
Il registro deve essere custodito presso la sede legale del partito, movimento politico o lista civica. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito, movimento politico o lista civica e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet per un tempo non inferiore a cinque anni.

 

Comuni con più di 15.000 abitanti: elezioni trasparenti ed obbligatorietà del sito internet

 

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”) prevede l’obbligo per tutte le liste che partecipano alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae dei candidati e relativo certificato penale, rilasciato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 313/2002. È quindi obbligatoria l’apertura di un sito internet anche per le liste civiche, siano o meno costituite in associazione. La pubblicazione deve avvenire entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni. I medesimi documenti sono poi pubblicati, entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni, dal Comune cui si riferisce la consultazione elettorale in apposita sezione del proprio sito internet, denominata «Elezioni trasparenti».
Il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle liste comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000 da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La stessa Commissione ha precisato che in mancanza di un rappresentante legale, e quindi nell’ipotesi di liste civiche non costituitesi in associazione, la sanzione si applica nei confronti dei delegati di lista.

 

Avviso ai partiti e alle liste civiche

 

I partiti e le liste civiche che intendono presentare candidature alle prossime elezioni e che sono interessati a ricevere informazioni, circolari e altra documentazione, possono comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica a: elettorale@regione.fvg.it.
La comunicazione, oltre all’indirizzo di posta elettronica, dovrà indicare:
- la denominazione del partito o della lista civica;
- il nome e cognome del referente


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