elettorato attivo
L’articolo 48 della Costituzione disciplina il diritto di voto: “Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”
Il primo atto che consente agli aventi diritto di esprimere il voto è l’iscrizione nelle liste elettorali del proprio comune; le liste vengono periodicamente riviste e aggiornate.
Nelle elezioni comunali sono elettori anche coloro che sono in possesso di una cittadinanza dell’Unione europea.
In particolare, nelle elezioni comunali della Regione Friuli Venezia Giulia sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione (articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).
Sono altresì elettori i cittadini di uno stato membro dell’Unione europea residenti nei comuni della Regione stessa (articolo 7, comma 3, della l.r. 19/2013).