tenuta e revisione delle liste
La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto (il cd. corpo elettorale) è minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, normativa statale cui fa necessario rinvio l'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.
Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ricadono in una delle cause di esclusione previste dalla legge (articolo 2 del citato d.P.R.).
Spetta ai comuni, tramite il responsabile dell'ufficio elettorale che agisce in veste di Ufficiale elettorale (articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in combinato disposto con l'articolo 4 bis, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
Tutte le controversie relative alla iscrizione (ovvero cancellazione) nelle liste elettorali rientrano nella giurisdizione della magistratura ordinaria e non di quella amministrativa in quanto l’iscrizione nelle liste elettorali costituisce un diritto soggettivo del cittadino.
I ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficiale elettorale comunale sono presentati alla Commissione elettorale circondariale, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso in Corte d’appello.
L’aggiornamento delle liste elettorali si effettua con revisioni semestrali (articolo 7); in occasione di tornate elettorali l'Ufficiale elettorale deve in ogni caso provvedere alle variazioni nei tempi stabiliti dalla legge. Tra l’una e l’altra revisione non sono ammesse variazioni alle liste elettorali, se non per le cause espressamente previste (articolo 32 e successivi).
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solo per fini espressamente previsti dalla legge (articolo 51, comma 5, del d.P.R. 223/1967), tra le quali è compresa la finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo.
Le liste sono "fonti pubbliche", e quindi utilizzabili ai fini della propaganda elettorale anche senza il consenso degli interessati (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, n. 107, par. 5).
Nessuna disposizione del nostro ordinamento legittima il riconoscimento da parte degli enti locali dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari nelle elezioni circoscrizionali (in tal senso Consiglio di Stato – Sezioni I e II, parere 6 luglio 2005, n. 11074/04).