elettori italiani residenti all'estero e cittadini stranieri residenti in Italia
I cittadini compresi nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali (articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).
L’istituzione di tale anagrafe e la sua tenuta sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323. L’articolo 1, comma 8, della legge 470/1988 prevede che la presenza all’estero per un periodo superiore all’anno comporta l’iscrizione nell’AIRE; l’articolo 4 detta invece i casi di cancellazione dalla stessa.
Agli elettori residenti all’estero, entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, una cartolina-avviso con l’indicazione della data delle elezioni e dell’orario della votazione (articolo 20, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19); essi possono ritirare la tessera elettorale permanente presso il proprio comune (articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).
Si ricorda che in occasione delle elezioni politiche e dei referendum nazionali, gli elettori residenti all’estero possono votare per corrispondenza; tale facoltà non può essere esercitata in occasione delle elezioni amministrative.
Il Trattato di Maastricht ha previsto al Titolo II la cittadinanza dell’Unione di cui beneficiano tutti i cittadini degli Stati membri, con il riconoscimento di un insieme di diritti comuni indipendentemente dallo Stato di appartenenza. Uno di tali diritti è quello di voto (elettorato attivo) e di eleggibilità (elettorato passivo) nelle elezioni comunali dello Stato di residenza, in applicazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione tra cittadini e non cittadini, membri di un Paese dell’Unione, residenti in uno Stato diverso da quello di cittadinanza. A tal fine il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la Direttiva 94/80/CE, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità secondo cui i cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza possono esercitarvi il diritto di voto e di eleggibilità, limitatamente alle elezioni comunali.
Tale Direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 cui fa rinvio l'articolo 7, comma 3, della l.r. 19/2013. Il cittadino dell’Unione che intende esercitare il diritto di voto presenta al sindaco del comune di residenza apposita domanda (articolo 1). Il comune lo iscrive in un’apposita lista elettorale aggiunta (articolo 2), nella quale resta iscritto fino a quando non chiederà di essere cancellato o non sarà cancellato d’ufficio (articolo 4). Tale domanda può essere presentata in ogni tempo e, in caso di elezioni comunali, non oltre il quinto giorno successivo all’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi (articolo 3).
Non esistono specifiche facilitazioni di viaggio per gli elettori residenti all'estero, che possono comunque usufruire di quelle previste dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 con le modalità stabilite dalle concessionarie dei servizi con riferimento al percorso di viaggio all'interno del territorio italiano.
Tali facilitazioni consistono in tariffe ridotte per i viaggi ferroviari nel territorio nazionale per gli elettori che si trovano fuori dal comune in cui votano (articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361); tali agevolazioni sono state estese anche ai viaggi via mare (art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241) e ai viaggi aerei.
Le agevolazioni sono state estese, in via amministrativa, anche ai pedaggi autostradali.