tessera elettorale
L’articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ha istituito la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, le stesse funzioni del vecchio certificato elettorale.
Il regolamento attuativo emanato dal Governo (decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299) ha disciplinato l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale.
In particolare viene disciplinata la consegna della tessera (articolo 3), l’aggiornamento e la sua sostituzione (articolo 4), la protezione dei dati personali (articolo 5), l’apertura degli uffici comunali per il ritiro delle tessere non consegnate (articolo 6), l’annotazione dell’esercizio del voto (articolo 12) anche assistito (articolo 11), il voto dei degenti (articolo 10) e dei detenuti (articolo 13).
L’articolo 39 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 stabilisce che l’elettore per votare deve esibire la tessera elettorale unitamente a un documento di identificazione.
Nei cinque giorni che precedono la data delle elezioni e nel giorno della votazione i comuni assicurano l’apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale.