ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali
L’Ufficiale elettorale provvede alla ripartizione del territorio del comune in sezioni elettorali, ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione, assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli 34 - 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, a cui rinvia l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). Di regola il numero degli iscritti per ogni sezione elettorale non deve superare i 1.200 e non deve essere inferiore a 500, con eccezioni possibili per particolari condizioni di lontananza e viabilità.
I criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto del Ministro dell’interno (l’ultimo, 2 aprile 1998, n. 117, è illustrato dalla circolare 9 aprile 1998, n. 20). Negli ultimi anni, nell’ambito delle iniziative di contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza della pubblica amministrazione, sono state dettate norme sia per ridurre il numero delle sezioni elettorali, sia per rideterminare le localizzazioni delle sezioni, anche in edifici pubblici non scolastici.
Con norme particolari il legislatore è intervenuto per favorire l’esercizio del diritto di voto degli elettori portatori di handicap, sia per quanto riguarda l’accesso e gli arredi della sala di votazione (legge 15 gennaio 1991, n. 15 e legge regionale 19/2013, articolo 43) che per il trasporto e l’accompagnamento (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 29 e legge regionale 19/2013, articolo 41).