ripartizione del territorio comunale in sezioni elettorali

L’Ufficiale elettorale provvede alla ripartizione del territorio del comune in sezioni elettorali, ne determina la circoscrizione, individua il luogo di riunione, assegna gli elettori a ciascuna di esse (articoli 34 - 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, a cui rinvia l'articolo 7, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). Di regola il numero degli iscritti per ogni sezione elettorale non deve superare i 1.200 e non deve essere inferiore a 500, con eccezioni possibili per particolari condizioni di lontananza e viabilità.
 
I criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni sono fissati con decreto del Ministro dell’interno (l’ultimo, 2 aprile 1998, n. 117, è illustrato dalla circolare 9 aprile 1998, n. 20). Negli ultimi anni, nell’ambito delle iniziative di contenimento della spesa pubblica e di maggiore efficienza della pubblica amministrazione, sono state dettate norme sia per ridurre il numero delle sezioni elettorali, sia per rideterminare le localizzazioni delle sezioni, anche in edifici pubblici non scolastici.
 
Con norme particolari il legislatore è intervenuto per favorire l’esercizio del diritto di voto degli elettori portatori di handicap, sia per quanto riguarda l’accesso e gli arredi della sala di votazione (legge 15 gennaio 1991, n. 15 e legge regionale 19/2013, articolo 43) che per il trasporto e l’accompagnamento (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 29 e legge regionale 19/2013, articolo 41).


normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni Civili - I Sezione - 22 giugno 1990, n. 6270 >
    al fine della tutela del cittadino innanzi alla magistratura ordinaria in materia di suddivisione degli elettori nelle sezioni elettorali, non è sufficiente che la ripartizione effettuata renda più disagevole l’esercizio del diritto di voto, ma è necessario che il cittadino subisca un pregiudizio tale da rimanere, di fatto, privato della possibilità di esercitare il diritto di voto
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - Latina - 3 giugno 1999, n. 432 >
    rientra nelle competenze della giustizia amministrativa la decisione sul ricorso presentato da un comune contro il provvedimento della Sottocommissione elettorale circondariale di riduzione del numero delle sezioni elettorali. Inadeguatezza della viabilità e mancanza di mezzi di trasporto sono motivi sufficienti per derogare al rapporto elettori/sezioni elettorali di cui all’articolo 1 del D.M. 2 aprile 1998, n. 117, non essendo necessaria, per la deroga a tale rapporto, l'impossibilità ad esercitare il diritto di voto, essendo invece, sufficiente una comprovata difficoltà
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 19 maggio 2000, n. 6537 >
    è legittima la sentenza con la quale la corte d’appello respinge il ricorso contro il decreto con il quale la Commissione elettorale circondariale rileva la non conformità alle prescrizioni di legge della delibera della commissione elettorale comunale in materia di ripartizione del corpo elettorale in sezioni
 
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