uffici elettorali

Vari uffici elettorali sono preposti a garantire un corretto svolgimento del procedimento elettorale.
Anzitutto, la Commissione elettorale comunale provvede alla tenuta e revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore, nonché alla nomina degli scrutatori tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La Commissione elettorale circondariale esamina invece le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell’ufficio elettorale che agisce in veste di Ufficiale elettorale nella formazione delle liste elettorali. Decide inoltre sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi gli elenchi degli elettori; una volta convocati i comizi elettorali predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto. È compito della Commissione elettorale circondariale anche procedere alle operazioni di ammissione o ricusazione delle candidature e delle liste presentate per le elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni.
L’Ufficio elettorale di sezione è l’organo competente a gestire le operazioni di votazione per tutte le elezioni. Si insedia alla vigilia del voto ed esaurisce la sua attività con la chiusura del verbale contenente i risultati elettorali della sezione. L'Ufficio elettorale di sezione è composto da un presidente, tre scrutatori ed un segretario.

Nelle sezioni in cui esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto (il cui voto è raccolto dall'Ufficio distaccato) il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (articolo 22, comma 1, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). 
Si precisa che in caso di contemporaneità delle elezioni comunali con quelle di carattere nazionale trova applicazione la normativa statale in materia di composizione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione (ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 104 della l.r. 19/2013).

Gli Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti sono: l'Ufficio elettorale di sezione nei comuni con un'unica sezione elettorale (articolo 24, comma 1, l.r. 19/2013); l'Adunanza dei presidenti di sezione in tutti gli altri comuni (articolo 24, comma 2, l.r. 19/2013).



 
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