commissione elettorale comunale e commissione elettorale circondariale

Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza.
La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell’interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156). La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione né, nel caso, è applicabile il principio della prorogatio (Consiglio di Stato – V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51). Il Consiglio di Stato ha anche precisato (Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell’organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio.
Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo 6). La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 stabilisce che gli scrutatori, preferibilmente devono essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa (articolo 22, comma 2). 
La commissione elettorale circondariale è invece costituita, con decreto del Presidente della Corte d’appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni (articolo 25 del d.P.R. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923; T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 3 aprile 1997, n. 282). I componenti devono astenersi obbligatoriamente dalle sedute nei casi previsti; i supplenti possono partecipare alle sedute solo in assenza degli effettivi e, per i componenti di nomina del consiglio provinciale, la supplenza non può essere promiscua (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989). La presenza di tutti i componenti può sanare le irregolarità di convocazione (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 11 febbraio 1986, n. 3), che deve avvenire in forma scritta (T.A.R. Sicilia – Catania, 30 luglio 1985, n. 972).
Le commissioni elettorali circondariali originariamente erano presiedute da un magistrato; con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale competenza è stata trasferita ai prefetti o loro delegati (Ministero dell’interno, circolare 9 aprile 1998, n. 17).

La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del d.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del d.P.R. 223/1967).

La commissione elettorale circondariale è inoltre competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali (articoli 21, 34 e 35 della l.r. 19/2013).

Le deliberazioni delle commissioni circondariali soggiaciono al potere di autotutela, che, nel caso di provvedimenti di ammissione e ricusazione di candidati e liste, può essere esercitato fino alla pubblicazione dei manifesti con i candidati (Consiglio di Stato – V Sezione, 24 marzo 1972, n. 218).
Per quanto riguarda le indennità di presenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.



normativa

  • LEGGE 8 marzo 1989, n. 95 - articolo 6 >
    norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 *
  • DECRETO LEGGE 11 aprile 2011, n. 37 >
    disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 gennaio 1972, n. 51 >
    poiché l’articolo 12, del d.P.R. 223/1967 dispone che il Consiglio comunale elegge la Commissione elettorale comunale "nel proprio seno", quando uno dei componenti la C.E.C. si dimette da Consigliere comunale, o è dichiarato decaduto, automaticamente decade anche dalla Commissione stessa, né, nel caso, può trovare applicazione il principio della prorogatio. Quando la presenza di tutti i componenti la C.E.C. rimasti in carica, effettivi e supplenti, è necessaria per il raggiungimento del numero legale, è legittima la partecipazione alle sedute del supplente di un componente effettivo anche quando quest’ultimo è presente
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 giugno 1980, n. 581 >
    la verifica demandata alla Commissione elettorale circondariale, in sede di ammissione delle candidature, è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla Commissione verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. L’iniziativa di accertamento ed eventuale sanatoria dei vizi formali, da parte della Commissione, è autonoma e non necessariamente subordinata all’iniziativa dei delegati di lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 dicembre 1980, n. 989 >
    sono illegittime le deliberazioni della Commissione elettorale circondariale assunte in una seduta cui partecipano i componenti supplenti pur in presenza dei componenti effettivi. L'astensione è obbligatoria per un componente della Commissione elettorale circondariale quando è esaminata la lista comprendente un suo congiunto, non quando sono esaminate le liste della stessa concorrenti. L'astensione è altresì obbligatoria quando è esaminata una lista della quale il componente la Commissione è sottoscrittore. Il Presidente della Commissione elettorale circondariale è tenuto alla astensione, nei casi previsti, pur non essendo prevista la figura del supplente
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Abruzzo - L'Aquila - 13 agosto 1987, n. 260 >
    poiché l’articolo 13 del d.P.R. 223/1967 dispone che tra i componenti la Commissione elettorale comunale siano eletti anche rappresentanti della minoranza consigliare, è illegittima la deliberazione del consiglio comunale (eletto con il sistema maggioritario previgente alla legge 81/1993) che nomina, quale rappresentante della minoranza, il consigliere di una delle liste alleatesi per la formazione della maggioranza, il quale, pur non avendo votato il sindaco, ha votato gli assessori e non si è dissociato formalmente dal suo gruppo consigliare entrato a far parte della maggioranza
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 14 dicembre 1988, n. 6802 >
    la causa di ineleggibilità a consigliere comunale, prevista dall’articolo 2, n. 5), della legge 154/1981 (ora articolo 60, n. 5), del T.U. 267/00), riguarda anche i componenti della Commissione elettorale circondariale, attese le competenze di questa a decidere sui reclami presentati avverso le operazioni della Commissione elettorale comunale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 ottobre 2000, n. 5448 >
    la Sottocommissione elettorale circondariale non è un organo a sé stante, ma è la stessa Commissione elettorale circondariale. La suddivisione delle competenze è generale, come avviene quando si suddivide in sezioni un organo generale. Restano in capo al presidente della Commissione: poteri di vigilanza e di determinare una diversa suddivisione delle competenze
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 15 aprile 2005, n. 7925 >
    per costituire causa di ineleggibilità ex articolo 60, n. 5), del T.U. 267/2000, il potere di controllo deve essere tecnico e deve svolgersi in via esclusiva sulla formazione dell’attività amministrativa dell’ente: non integra tale situazione l’appartenenza alla Commissione elettorale circondariale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 giugno 2010, n. 3725 >
    il procedimento previsto dall’articolo 2, comma 3, del d.lgs. 197/1996 per la formazione delle liste aggiuntive non può essere surrogato dalla apposizione di un timbro recante le firme della Commissione elettorale e l’attestazione dell’intervenuto aggiornamento delle liste. E’ illegittima la partecipazione alla elezione dei votanti iscritti in una lista aggiunta priva del visto di conformità

per approfondire

 
immagine notizia
[ immagine notizia stampa ] [ immagine notizia top ]