convocazione dei comizi

Il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dei comuni ha inizio con la fissazione della data delle elezioni. Nel Friuli Venezia Giulia la data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, mentre alla convocazione dei comizi elettorali provvede l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con proprio decreto, adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

 

Dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi, i consigli comunali limitano la propria attività agli atti urgenti e improrogabili.

 

Il rinvio delle elezioni è previsto solo per cause di forza maggiore o in caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima della data delle elezioni.

 

Nel caso di annullamento delle operazioni, si procede alla loro rinnovazione. La giurisdizione competente all’esame dei ricorsi in questa materia è quella del giudice amministrativo.

 



 
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