decreto di convocazione dei comizi

Nel Friuli Venezia Giulia, stante la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, la data delle elezioni è fissata con deliberazione della Giunta regionale non oltre il sessantesimo giorno precedente la data delle elezioni, mentre alla convocazione dei comizi elettorali provvede l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali con proprio decreto adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Tali competenze, a livello nazionale, sono esercitate rispettivamente dal Ministro dell’interno e dal Prefetto. Nel decreto di convocazione dei comizi elettorali sono indicati i comuni al voto, il numero di abitanti risultante dal censimento permanente della popolazione con cadenza quinquennale (articolo 1 comma 236 bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in un unico turno annuale da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno; se le condizioni per le quali si rende necessaria la rinnovazione di tali organi per motivi diversi dalla scadenza del mandato si verificano dopo il 24 febbraio, le elezioni si svolgono l’anno successivo.
 
La normativa, sia nazionale che regionale, ha previsto la casistica derivante dalla contemporaneità di diverse elezioni. In particolare, al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell’anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni degli organi dei comuni con le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in una domenica compresa tra l'1 marzo e il 14 aprile e tra il 16 giugno e il 30 giugno (articolo 5, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19). Per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale, l’articolo 2, comma 4, della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 prevede che le stesse devono aver luogo contemporaneamente all’elezione per il rinnovo degli organi comunali. Le elezioni comunali possono anche aver luogo contemporaneamente a quelle per il rinnovo del Parlamento europeo; in questo caso, così come in quello di contemporaneità con le elezioni politiche, si applica la normativa statale che disciplina la contemporaneità.
 
Le votazioni di ballottaggio hanno luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno.
 
Particolarmente delicati sono tutti gli adempimenti conseguenti alla convocazione dei comizi elettorali, che devono sempre garantire la certezza delle procedure ed il rispetto del principio della par condicio tra le liste ed i candidati concorrenti.


normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 aprile 2004, n. 1977 >
    una volta intervenuti i provvedimenti di convocazione dei nuovi comizi elettorali e l’atto di proclamazione degli eletti, è improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale
 
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