attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi

Il legislatore è intervenuto disciplinando le competenze nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’entrata in carica dei nuovi organi eletti. Il consiglio, comunale in scadenza dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi in tale periodo ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Spetta ai consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell’urgenza e della improrogabilità (Ministero dell’interno, 7 dicembre 2006). Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.


normativa

circolari

  • MINISTERO DELL'INTERNO, 7 dicembre 2006 >
    limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti

altra documentazione

giurisprudenza

  • CORTE COSTITUZIONALE - 16 aprile - 4 maggio 1992, n. 208 >
    le norme che prevedono che i consiglieri comunali e provinciali, dopo la convocazione dei comizi elettorali, restano in carica fino alla elezione dei nuovi limitatamente agli affari urgenti, non hanno un contenuto così esteso da farle ritenere espressione del principio generale della prorogatio a tempo indefinito e con pieni poteri
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 25 maggio 2002, n. 7675 >
    con l’emanazione del decreto di convocazione dei comizi i consiglieri comunali perdono la possibilità di emanare atti che non siano urgenti ed improrogabili, ma non perdono il loro status di consiglieri; pertanto, tale decreto non è causa di cessazione della materia del contendere nella causa relativa all’incompatibilità dei consiglieri comunali
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Sicilia - Catania - 22 dicembre 2009, n. 2194 >
    il singolo consigliere comunale può impugnare gli atti adottati dal precedente consiglio comunale dopo la convocazione dei comizi elettorali perché gli stessi ledono le prerogative dell’attuale consiglio comunale e, quindi, del consigliere stesso. L’improrogabilità ed urgenza non c’è se per l’adozione di un atto non è previsto un termine perentorio cui è riconnessa una decadenza o una sanzione

per approfondire

 
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