presentazione e ammissione delle candidature

La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 ha disciplinato nel dettaglio la procedura di presentazione delle candidature. Fissata la data delle elezioni e convocati i comizi, il procedimento elettorale prosegue prima con la presentazione delle candidature per la carica di sindaco e di consigliere comunale e poi con la loro ammissione da parte della Commissione (o Sottocommissione) elettorale circondariale. Tutte le liste, tranne quelle che si presentano nei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti, devono essere presentate da un prescritto numero di elettori, le cui firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
Nelle elezioni comunali, sono previste le cosiddette “quote di genere”. In particolare in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato: in misura superiore ai tre quarti dei candidati, nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti e in misura superiore ai due terzi dei candidati, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
In entrambi i casi si procede con l’arrotondamento all’unità superiore qualora il numero che si ottiene contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Nel caso in cui la previsione della rappresentanza di genere non venga rispettata, la Commissione elettorale circondariale riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente alla quota prevista, procedendo dall’ultimo della lista.
Con le liste di candidati devono essere presentate le reciproche dichiarazioni di collegamento con i candidati alla carica di sindaco, il contrassegno elettorale, il programma amministrativo della lista e i nominativi dei delegati; inoltre, ogni candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura. 
I riferimenti normativi, contenuti nelle circolari e nella giurisprudenza, alle disposizioni statali in vigore (d.P.R. 570/60 - d.P.R. 132/93) sono da intendersi alle equivalenti disposizioni della legge regionale 19/2013.


 
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