presentazione delle liste dei candidati, del contrassegno e del programma amministrativo

Le candidature devono essere presentate alla segreteria del comune dalle ore 8 alle ore 20 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente la data delle votazioni (articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

 

I termini sono perentori e, quindi, la loro violazione comporta la ricusazione della lista. Considerato che, per quanto riguarda l’ora di presentazione, fa fede l’ora esatta indicata dal segretario comunale, ne consegue la grande rilevanza della esatta verbalizzazione da parte del funzionario responsabile. Infatti, una verbalizzazione equivoca e contraddittoria comporta difficoltà di interpretazione per l’organo deputato alla decisione di ammissione delle candidature che, in tal caso, legittimamente si attiene al principio del favor (Consiglio di Stato – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165). Inoltre, secondo la giurisprudenza, il superamento del termine di alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto, non costituisce motivo sufficiente per l’esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 9 maggio 2014, n. 2396).In particolare, è giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il ritardo è lieve; 2) all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovano già all'interno della casa comunale; 3) il ritardo è giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (Consiglio di Stato, III Sezione, 5 dicembre 2019, n. 8336).

 
Incaricato della ricezione delle liste è il segretario comunale; nel caso di comuni retti a scavalco da uno stesso segretario, è ammissibile la delega di questa funzione (Ministero dell’interno, circolare 27 aprile 2006, n. 93; Prefettura - Milano, 19 aprile 2006, n. 142).
 
La candidatura alla carica di sindaco viene presentata insieme alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati (articolo 27, comma 1, della legge regionale 19/2013). Ciascun candidato alla carica di sindaco, pertanto, è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.
 
La legge stabilisce che il numero dei candidati e delle liste non può essere superiore a quello dei consiglieri da eleggere e stabilisce anche che il loro numero minimo non può essere inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi (articolo 27, comma 3, della legge regionale 19/2013). La mancanza del numero minimo di candidati costituisce un vizio non sanabile. 
 
Il numero dei componenti il consiglio è fissato dalla legge in relazione al numero degli abitanti risultante dai dati ufficiali dell’ultimo censimento (articolo 2 della legge regionale 19/2013).
 
Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, mentre nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. In entrambi i casi si procede ad arrotondamento all’unità superiore qualora il numero così ottenuto contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Nel caso in cui la previsione della rappresentanza di genere non venga rispettata, la Commissione elettorale circondariale, competente all’esame e all’ammissione delle candidature, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccendente alla quota prevista, procedendo dall’ultimo della lista.
 
All’atto della presentazione delle candidature, deve essere depositato - in triplice esemplare - il contrassegno della lista. Tale contrassegno deve essere riprodotto sui moduli su cui sono raccolte le firme dei presentatori (articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, lettera g) della legge regionale 19/2013). A pena di ricusazione, non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati fino a quel momento o con quelli notoriamente usati da altre formazioni politiche né può riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa (articolo 30 della legge regionale 19/2013). Il decreto legge 29 gennaio 2024 n. 7, convertito dala legge 25 marzo 2024 n. 38 ha precisato che la registrazione di marchi, segni e simboli (anche di tipo politico) non ha alcuna rilevanza sul piano elettorale, come era stato più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione.
 
La mancanza della riproduzione grafica del contrassegno nei modelli di raccolta delle sottoscrizioni comporta la nullità delle stesse e non è sufficiente una sua descrizione (Consiglio di Stato – V Sezione, 3 maggio 1994, n. 410 e 14 novembre 2000, n. 6103).
 
È ammesso l’uso del contrassegno di un partito in una lista plurima (Consiglio di Stato – V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688). La norma che fa divieto di riproduzione di immagini o soggetti di natura religiosa nei contrassegni elettorali deve essere interpretata restrittivamente (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732).
 
Assieme alla lista deve essere presentato anche il programma amministrativo, da pubblicare all’albo on line del Comune (articolo 29, comma 1, lettera f) della legge regionale 19/2013). Al medesimo albo viene anche data notizia dell’eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista (articolo 36, comma 3 della legge regionale 19/2013). In caso di collegamento di più liste allo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo (articolo 29, comma 1, lettera f) della legge regionale 19/2013).
 
La giurisprudenza ha chiarito che il programma amministrativo ha natura di documento politico – programmatico, non di atto amministrativo (Consiglio di giustizia amministrativa Regione Sicilia, 26 aprile 1996, n. 90), che è legittima la sua presentazione anche se non sottoscritto (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732) e che la mancata pubblicazione all’albo on line non costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 settembre 1996, n. 1141).
 
 
 

 



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 agosto 1976, n. 1150 >
    l'articolo 33, primo comma, lettera b), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la Commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 giugno 1981, n. 240 >
    la ratio della normativa che determina il numero dei consiglieri degli organi elettivi in relazione ai dati dell’ultimo censimento, anziché di quelli dell’anagrafe comunale, va individuata in una scelta dotata di una chiara finalità garantistica che impedisce artificiose variazioni temporanee a fini elettorali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 2 aprile 1982, n. 270 >
    il diritto, costituzionalmente protetto, di elettorato passivo si esercita con anticipo rispetto alla data della votazione e viene definitivamente fissato con l’inclusione nella lista dei candidati e con la sua presentazione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 agosto 1994, n. 861 >
    ai fini della determinazione del numero dei consiglieri comunali, e dunque del numero dei candidati, fa fede il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di pubblicazione dei dati del censimento, e non i risultati dello stesso, più o meno provvisori, pubblicati dall’I.S.T.A.T.
  • TRIBUNALE - Roma - 13 novembre 1997 >
    l'omesso inserimento di un candidato, anche se titolare di un diritto soggettivo, in una lista elettorale tempestivamente presentata ed ammessa, non vizia la validità della presentazione della lista e dell’intero procedimento. Tale diritto è tutelabile, verso gli associati e non erga omnes, davanti all’autorità giudiziaria ordinaria
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 25 maggio 1998, n. 688 >
    è ammesso l’uso del contrassegno di un partito in liste plurime, se ciò non è stato esplicitamente escluso dal rappresentante di partito delegante. È irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, che il programma amministrativo sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 11 febbraio 1999, n. 165 >
    il segretario comunale è tenuto a verbalizzare nel modo più esatto e comprensibile l’esatto momento della presentazione della lista dei candidati, usando le espressioni indicate dalla legge ed evitando altre suscettibili di dubbi ed ambiguità
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 luglio 2000, n. 3922 >
    è illegittima l’ammissione alle elezioni di un gruppo di candidati contraddistinti da un contrassegno che sostanzialmente riproduce un simbolo usato da altro partito presente in Parlamento. Risultano facilmente confondibili due contrassegni contraddistinti dalla presenza di un unico simbolo, che del contrassegno ha una funzione caratterizzante, in cui le diversità abbiano così scarsa incisività da accrescere la possibilità di errore sulla identità dei soggetti politici presentatori delle liste
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 aprile 2001, n. 2297 >
    il superamento per alcuni minuti del termine per la consegna della lista elettorale, dovuto a un ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del cattivo funzionamento dei macchinari, non costituisce motivo sufficiente per l’esclusione della lista stessa dalla competizione elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 27 giugno 2001, n. 3510 >
    posto che il contrassegno riveste una funzione meramente integrativa della lista, legittimamente i sottoscrittori del primo contrassegno sono considerati sottoscrittori anche del secondo dalla Commissione elettorale circondariale che ne ha chiesto loro la sostituzione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 maggio 2002, n. 1998 >
    l’unica deroga che può essere ammessa alla perentorietà del termine di cui all’articolo 31, del d.P.R. 570/1960, in ordine alla presentazione delle liste dei candidati è quello della tempestiva presentazione da parte di rappresentanti che, entro il termine prescritto, sono effettivamente all’i nterno dell’ufficio adibito alla ricezione delle candidature con la documentazione necessaria
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 2 aprile 2003, n. 1706 >
    il termine di cui all’articolo 32, del d.P.R. 570/1960, ha natura perentoria; la sua violazione comporta l’esclusione della lista a nulla rilevando la mera presenza fisica dei presentatori nella segreteria del comune; l’ammissione della lista tardivamente presentata può essere ammessa quando lo scostamento di orario è minimo e non ascrivibile agli interessati
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - Roma - II Sezione Bis - 28 luglio 2004, n. 7488 >
    nessuna norma dispone che, per promuovere ricorso giurisdizionale in materia di contrassegno elettorale, sia necessario previamente promuovere opposizione alla Commissione elettorale circondariale. Le disposizioni del T.U. 570/1960, che vietano l’utilizzo di contrassegni di lista che possono trarre in errore l’elettore, mirano a tutelare la libertà di voto sia nel momento della sua espressione sia nel momento della formazione del convincimento dell’elettore stesso
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Liguria - Genova - II Sezione - 25 ottobre 2004, n. 1504 >
    ai sensi del combinato disposto dell’articolo 30, del T.U. 570/1960 e dell’articolo 2, del d.P.R. 132/1993, nelle elezioni per il rinnovo degli organi degli enti locali la lista che intende utilizzare il simbolo di un partito o gruppo che abbia conseguito almeno un seggio in Parlamento deve presentare una attestazione che la lista stessa è presentata in nome e per conto del partito o gruppo (articolo 2, del d.P.R. 132/1993). In caso contrario, la lista deve utilizzare un simbolo conforme a quanto disposto dall’articolo 30, del T.U. 570/1960, cioè né identico né facilmente confondibile con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l’elettore Ne derivano tre ipotesi di esclusione di un simbolo: 1) identità; 2) facile confondibilità con altri simboli; 3) presenza di simboli ed elementi caratterizzanti i simboli tali da indurre in errore l’elettore
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 25 gennaio 2005, n. 150 >
    l'attività svolta dal comune di porre a disposizione del pubblico una modulistica concernente la competizione elettorale non costituisce esercizio di potestà amministrativa e non è idonea a generare affidamento incolpevole nei cittadini
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 novembre 2006, n. 6683 >
    gli adempimenti formali previsti dall’art. 28 del t.u. 570/1960, tra i quali la raffigurazione del simbolo e la lista e il luogo e gli estremi di nascita dei candidati, hanno carattere essenziale e non ammettono equipollenti, in quanto strettamente funzionali alla garanzia della intervenuta formazione della lista dei candidati antecedentemente alla raccolta delle firme di presentazione ma soprattutto ad assicurare la certa direzione delle manifestazioni di volontà espresse dai sottoscrittori
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 aprile 2007, n. 1553 >
    è illegittima l’ammissione di una lista i cui fogli di presentazione recano il solo contrassegno, senza l’indicazione dei candidati e senza alcun segno di congiunzione inequivoca con i fogli che recano il nominativo dei candidati
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Calabria - Catanzaro - II Sezione - 8 luglio 2008, n. 1040 >
    la dichiarazione, resa sotto forma di delega autenticata da notaio, con cui il rappresentante nazionale di un partito presente in Parlamento delega un rappresentante locale a presentare una lista di candidati in cui è utilizzato il proprio simbolo in un contrassegno composito, è conforme a quanto prescritto dall’articolo 2, del d.P.R. 132/1993. Non è facilmente confondibile con il simbolo di un partito nazionale un simbolo nel quale, accanto all’elemento cardine del logo, sia presente un arcobaleno ai margini
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Sicilia - Catania - III Sezione - 24 marzo 2010, n. 875 >
    è legittima l’esclusione di una lista che ha presentato la dichiarazione di presentazione della candidatura alle ore 13.55 dell’ultimo giorno utile. Le modalità in concreto di presentazione della lista, nel caso di specie, non lasciano spazio all’applicazione del criterio di favore, individuato dalla giurisprudenza, del “lieve scostamento orario” giustificato da “ragioni eccezionali ed imprevedibili”
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 2 maggio 2011, n. 2588 >
    è legittima l’esclusione di una lista che presenti un simbolo identico a quello di un partito confluito poi in un altro raggruppamento politico. In quanto formazione politica storicamente presente in Parlamento, questa conserva la legittimazione a rivendicare l’esclusivo utilizzo del simbolo ed a contestarne l’appropriazione da parte di altri soggetti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 8 luglio 2011, n. 4087 >
    non sussiste la fattispecie di contrassegno identico o facilmente confondibile con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, nel caso di un simbolo che era stato presentato in competizioni elettorali del 1970 e 1975 e poi mai più utilizzato. A nulla rileva il fatto che esista un’associazione politico-culturale con lo stesso nome della lista presentata che rivendica il notorio utilizzo del simbolo e la cui attività negli ultimi anni si è limitata all’organizzazione di due eventi
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 marzo 2012, n. 1366 >
    non riproduce un simbolo di natura religiosa, ed è pertanto ammissibile, un contrassegno che contiene l’immagine di S. Giorgio a cavallo che trafigge il drago, in quanto intesa, in epoca contemporanea, come figura di un mitico eroe-cavaliere che lotta contro il male
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 8 maggio 2013, n. 2499 >
    è illegittima l’esclusione di una lista quando le sottoscrizioni non sono raccolte su un unico foglio, ma su diversi fogli i quali, anche se privi del contrassegno, sono collegati ai fogli con il contrassegno con la spillatura e il timbro e firma di congiunzione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 29 ottobre 2013, n. 5219 >
    è legittima l’esclusione di una lista per mancanza dei certificati elettorali dei sottoscrittori, in presenza di una norma che statuisce l’obbligo di presentazione dei certificati entro un’ora prestabilita e non potendo applicarsi quanto previsto per le elezioni comunali
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - 30 marzo 2013, n. 211 >
    è illegittima l’esclusione di una lista per la mancanza di alcuni documenti, tra i quali la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del sindaco e di quelle reciproche di collegamento, se la presenza dei documenti è attestata nella ricevuta di presentazione della lista firmata dal segretario comunale, che è dichiarazione resa da pubblico ufficiale contrastabile solo a mezzo di querela di falso
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 15 maggio 2014, n. 2514 >
    qualora la Commissione elettorale circondariale disponga, per qualsiasi motivo, l’esclusione di un candidato di genere femminile, deve anche disporre la cancellazione dalla lista di un candidato di genere maschile, con le modalità disciplinate dall’articolo 30, comma 1, lettera d) bis, del d.P.R. 570/1960 (in Regione Friuli Venezia Giulia l’articolo 34, comma 1, lettere j) e k) della legge regionale 19/2013) qualora ciò sia necessario rispetto delle quote di genere
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione III - 9 maggio 2019, n. 3030 >
    la mancanza dell'attestato dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulta che il candidato comunitario non è decaduto dal diritto di eleggibilità è documento necessario per la presentazione della candidatura, la cui mancanza comporta l'esclusione della stessa
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione II - 15 settembre 2021, n. 6311 >
    il candidato cittadino di un paese dell’Unione europea può autocertificare il possesso del diritto di eleggibilità nel suo paese, senza che sia necessario per forza esibire l’attestato del paese di origine che prova che non è decaduto dal diritto di eleggibilità in quel paese

per approfondire

 
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