Unitamente alla lista dei candidati alle elezioni comunali deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura (articolo 29 della legge regionale 19/2013). Ogni candidato firma anche una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l’insussistenza di cause di incandidabilità, un tempo previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, poi dall’articolo 58 del d.lgs. 267/2000 ed ora disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La mancanza della dichiarazione di accettazione comporta l’esclusione del candidato (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574). L’affermazione di fatti non veri nella dichiarazione di accettazione della candidatura è punita con la reclusione (articolo 87-bis del d.P.R. 570/1960).
La firma del candidato deve essere autenticata nei modi indicati dalla legge; la mancanza dell’autenticazione comporta l’esclusione del candidato dalla lista. Al proposito è stato evidenziato che nel procedimento elettorale, per le sue specialità e specificità garantite da una rigida e garantistica normativa, non sono applicabili le norme in materia di semplificazione documentale e di autocertificazione.
Allorché un soggetto acquisti il diritto all’elettorato per compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, può presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura apponendovi la propria sottoscrizione, seppur ancora minorenne, senza necessità di sottoscrizione del genitore. Ciò in quanto l’attribuzione del diritto alla eleggibilità, con il compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, implica anche la potestà di compiere tutti gli atti prodromici e necessari a concretizzare il diritto di elettorato passivo (sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo 12 ottobre 2000, n. 1798).
Nulla osta a che un candidato, se ricopre uno degli uffici indicati dalla legge, autentichi la dichiarazione di accettazione di un altro candidato (Consiglio di Stato – V Sezione, 14 dicembre 1971, n. 1460).
Più liste di candidati possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco; pertanto il candidato alla carica di sindaco deve, a sua volta, presentare una convergente dichiarazione di collegamento (articolo 29, comma 2, lettera e), della legge regionale 19/2013).
In occasione dell’eventuale ballottaggio, il candidato alla carica di sindaco (nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) può estendere tali collegamenti anche ad altre liste, ma è necessaria una dichiarazione di convergenza da parte dei rappresentanti di tutte le liste o gruppi, compresi quelli con cui era avvenuto il collegamento al primo turno (articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013).
Per quanto riguarda la dichiarazione di collegamento per il turno di ballottaggio va sottolineato che il termine per la presentazione della dichiarazione (ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013) è perentorio. Inoltre, se all’atto della presentazione della lista non è stato indicato quale delegato sia effettivo e quale supplente, entrambi possono sottoscrivere la dichiarazione di collegamento (Consiglio di Stato – V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731).
I riferimenti agli abrogati articoli 15, comma 1, della legge 55/1990 e 58 del d.lgs. 267/2000 sono da intendersi alle equivalenti disposizioni in materia di incandidabilità disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 235/2012.