La competenza a decidere sull’ammissione ovvero sulla ricusazione delle liste, nonché delle singole candidature, è della Commissione elettorale circondariale (articolo 21 della legge regionale 19/2013). La legge disciplina dettagliatamente i compiti di tale Ufficio, che ha la possibilità di consentire, dandone apposita comunicazione ai delegati, la regolarizzazione di errori non insanabili.
Costituisce principio generale dell’ordinamento che le nullità siano esplicitamente previste dalla legge; in tema di operazioni elettorali, il principio si ricollega ai principi specifici della materia, che, proprio perché ispirati ad un rigido formalismo, richiedono che le sanzioni idonee a determinare l’esclusione delle liste dalla competizione elettorale o ad invalidare i risultati per vizi delle operazioni elettorali siano chiaramente individuate dalla legge (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17 dicembre 1996, n. 24).
Le deliberazioni della Commissione elettorale circondariale sottostanno alla regola del potere di autotutela, che può essere esercitato fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali (Consiglio di Stato - V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432); il loro annullamento non comporta l’annullamento dell’intero procedimento elettorale, che dovrà riprendere a partire dal primo atto viziato (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989).
È legittima la delega dell’esame e dell’ammissione delle liste alla Sottocommissione elettorale circondariale (T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 3 aprile 1997, n. 282) È illegittima la decisione assunta dalla Commissione elettorale circondariale con la partecipazione di un componente sottoscrittore di una lista (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 5 novembre 1993, n. 537).
L’illegittima ammissione di una lista comporta l’annullamento delle elezioni (Consiglio di Stato - V Sezione, 10 maggio 1999, n. 535). Ragioni di celerità escludono l’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento dell’atto di ammissione di una lista (Consiglio di Stato - V Sezione, 29 gennaio 1996, n. 111).
Rientra nei compiti della Commissione elettorale circondariale l’indagine sull’effettiva ora di presentazione della lista (T.A.R. Marche, 24 gennaio 1979, n. 38). È legittima l’esclusione di una lista che presenta un numero di sottoscrittori superiore a quello fissato dalla legge (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 25 giugno 1993, n. 334) e l’esclusione di un candidato per la mancanza della dichiarazione di non trovarsi in una situazione di incandidabilità (Consiglio di Stato - V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574). Infine, è ammissibile la regolarizzazione del contrassegno ricusato dalla Commissione elettorale circondariale.
In applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, i provvedimenti adottati dalle Commissioni elettorali circondariali immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.
Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione degli atti impugnati. Per il deposito del ricorso si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall’articolo 4 dell’allegato 2 del decreto legislativo 104/2010.
Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato. Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale. Gli atti diversi da quelli sopra indicati sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti. L’eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..
La legge regionale 19/2013 ha disciplinato l’istituto della rinuncia alla candidatura già sottoscritta, prevedendo che, affinché la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale produca effetti sulla composizione delle liste e ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, questa deve essere presentata dal candidato alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con una dichiarazione sottoscritta e autenticata (articolo 33, comma 1, della legge regionale 19/2013).
L’atto di rinuncia alla candidatura dovrà, quindi, essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Qualora la rinuncia non venga presentata ai soggetti indicati oppure venga presentata oltre il termine sopraindicato, il candidato rimarrà compreso nella lista, potendo eventualmente astenersi dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all’eventuale elezione.
Se, per effetto di una rinuncia, il numero dei candidati di una lista scende sotto il minimo previsto, la lista viene esclusa (articolo 34, comma 2, della legge regionale 19/2013).
È stata esclusa la possibilità di rinunciare alla candidatura per i candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio (Ministero dell’interno, circolare 15 giugno 1993, n. 118), cosicché è legittima la decisione del Prefetto di procedere alla votazione di ballottaggio anche in presenza di espressa rinuncia ufficializzata da entrambi i candidati (T.A.R. Calabria – Catanzaro - I Sezione, 26 ottobre 2004, n. 2001).