All’atto della presentazione delle liste deve essere indicato il nominativo di un delegato effettivo e di un eventuale supplente (articolo 27, comma 1, lettera e), della legge regionale 19/2013). Il Consiglio di Stato, V Sezione, con sentenza 18 giugno 1996, n. 731 ha chiarito le differenze tra effettivo e supplente.
I delegati hanno il compito di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio elettorale, di assistere al sorteggio per l’assegnazione del numero d’ordine progressivo, di ricevere le eventuali comunicazioni dalla Commissione elettorale circondariale nel caso di ricusazioni o di modificazioni alle candidature presentate. I delegati rendono la dichiarazione di collegamento della lista con il candidato sindaco (articolo 29, comma 1, lettera e), della legge regionale 19/2013); pertanto, è necessario che, all’atto della presentazione della lista, anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti siano designati i delegati. In Friuli Venezia Giulia in occasione del ballottaggio, a differenza di quanto previsto dalla normativa statale, esprimono la convergenza per gli ulteriori collegamenti anche i delegati delle liste collegate al primo turno (articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013).
I delegati delle liste designano anche i rappresentanti della lista presso l’Adunanza dei presidenti delle sezioni, organo incaricato delle operazioni di assegnazione dei seggi e di proclamazione degli eletti (articolo 26 della legge regionale 19/2013).
In caso di ricusazione per irregolarità insanabili di una lista, la Commissione elettorale circondariale non ha l’obbligo di sentire previamente i delegati della stessa (Consiglio di Stato – V Sezione, 3 maggio 1994, n. 410).
Al fine di dare massima pubblicizzazione delle candidature nel territorio comunale e all’interno dei seggi ove si svolgono le votazioni, la legge prevede l’affissione di manifesti recanti i nomi dei candidati (articoli 36, 38 e 42 della legge regionale 19/2013).
Ai sensi dell’articolo 36, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2013, il manifesto dei candidati deve essere pubblicato all’albo on line ed affisso in altri luoghi pubblici entro l’ottavo giorno antecedente quello della votazione.
I nominativi dei candidati sindaco e i contrassegni delle liste ad essi collegati, sono riportati secondo l’ordine del sorteggio (articolo 37, comma 2, della legge regionale 19/2013).
La tardiva affissione del manifesto con i nominativi dei candidati inficia l’intero procedimento elettorale (Consiglio di Stato – V Sezione 28 giugno 2002, n. 3579).
Difformità grafiche nei contrassegni, tra scheda e manifesto elettorale, non legittimano l’Ufficio elettorale centrale a negare la proclamazione degli eletti (T.A.R. Toscana – II Sezione, 12 novembre 1990, n. 582). Eventuali errori presenti nei manifesti, sia che si tratti di inesattezze dei dati identificativi dei candidati ovvero della trascrizione di nominativi diversi da quelli effettivi, determinano l'invalidità del procedimento elettorale (Consiglio di Stato - V Sezione, 9 giugno 2003, n. 3244).