La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”), all’articolo 1, commi 14 e 15, prevede che, in occasione di competizioni elettorali nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per le forze politiche che partecipano direttamente alle elezioni è fatto obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro il 14° giorno antecedente la data delle elezioni, il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale, rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 90 giorni prima della data fissata per le elezioni. Non è richiesto il consenso degli interessati per la pubblicazione. Le imposte di bollo e le altre spese previste sono ridotte della metà se la richiesta del certificato del casellario è effettuata per uso «candidatura». I medesimi documenti sono pubblicati entro il 7° giorno antecedente la data delle elezioni in apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet dell’Ente cui si riferisce la consultazione elettorale. La pubblicazione deve consentire all’elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per lista e per cognome e nome del singolo candidato. Il mancato adempimento degli obblighi in materia di trasparenza da parte dei partiti e movimenti politici comporta, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 3/2019, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 12.000 a euro 120.000) da parte della Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici. La stessa, con apposito parere, ha precisato che per le liste civiche ritiene sanzionabili i delegati di lista.