liste elettorali e identificazione degli elettori

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati in uno dei modi seguenti (articolo 51, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19):

a) esibizione di un documento di identità munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) in mancanza di idoneo documento di identità, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio elettorale di sezione, che ne attesta l'identità;

c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune.

Uno dei componenti dell'Ufficio indica nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità (articolo 51, comma 3, della legge regionale 19/2013). In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni. La mancata annotazione degli estremi di identificazione comporta la nullità delle operazioni (Consiglio di Stato - V Sezione, 16 ottobre 1981, n. 452).

Le liste elettorali della sezione, al termine della votazione e prima dello scrutinio, chiuse in una busta sigillata, sono depositate nella segreteria del comune (articolo 54, comma 1, lettere c) ed  f), della legge regionale 19/2013). Entro i trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste contenenti le liste elettorali di tutte le sezioni alla struttura regionale competente in materia elettorale (articolo 54, comma 3, della legge regionale 19/2013). I dati contenuti nelle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati i dati di chi ha votato e di chi non ha votato, non sono utilizzabili a fini di propaganda elettorale (Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali, delibera 6 marzo 2014, n. 107 e Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi elettorali, circolare 3 maggio 2006, n. 104). Dopo la modifica del sistema elettorale introdotta dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le liste elettorali di sezione usate nel primo turno non possono essere modificate ed hanno validità anche nel turno di ballottaggio (Ministero dell'interno, circolare 30 aprile 1993, n. 74).



normativa

circolari

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 marzo 1973, n. 233 >
    al fine di applicare la "prova di resistenza" di cui all’articolo 77 del d.P.R. 570/1960 ("Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l’elezione, se il voto degli eletti di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione") è necessario accertare che l’eventuale ripetizione delle operazioni sia idonea - per la consistenza numerica dei relativi voti - a modificare il risultato, rispettivamente, dalla parte attuata e dalla parte valida del procedimento elettorale. La verifica è effettuata secondo le fasi descritte nel dispositivo
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 maggio 1983, n. 154 >
    la disposizione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, non può essere intesa quale abrogazione dell’articolo 53, secondo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. La mancata indicazione, nell’apposita colonna della lista elettorale, degli estremi dei documenti di riconoscimento degli elettori e della firma di un componente il seggio comporta la nullità delle operazioni elettorali
  • CORTE COSTITUZIONALE 8-15 aprile 1987, n. 129 >
    l’entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 - che, all’articolo 2, primo comma, lettera c), detta disposizioni sulla formazione dei plichi in caso di contemporaneo svolgimento di elezioni politiche e amministrative - non ha fatto venir meno l’obbligo della vidimazione delle liste degli elettori, che permane per ogni tipo di elezione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 settembre 1989, n. 572 >
    la norma di cui all’articolo 53 , secondo comma, del d.P.R. 570/1960, secondo cui le liste elettorali utilizzate durante la votazione dell’Ufficio elettorale di sezione devono essere vidimate, chiuse in plico sigillato e trasmesse subito al pretore del circondario prima dello spoglio dei voti, ha lo scopo di impedire sostituzioni postume di fogli e garantire la conservazione delle liste effettivamente adoperate per la votazione
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Salerno - I Sezione - 11 aprile 2003, n. 254 >
    poiché il d.P.R. 299/2000, che ha istituito la tessera elettorale con il solo scopo di sostituire il certificato elettorale, non ha abrogato l’articolo 48 del d.P.R. 570/1960 che prevede l’attestazione della identità dell’elettore da parte di uno dei componenti l’ufficio di sezione, legittimamente è ammesso al voto un elettore che presenta la sola tessera elettorale e che è riconosciuto da un componente l’ufficio
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 giugno 2007, n. 3323 >
    ai fini della legittimità delle operazioni elettorali ciò che importa è il rispetto delle formalità previste dalla legge per garantire la trasparenza del comportamento dei componenti del seggio elettorale. Tra tali formalità rientra la necessaria corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate, ai sensi dell’articolo 53 del d.P.R. 570/1960. In caso di rinnovo del voto devono essere utilizzate le preesistenti liste elettorali

per approfondire

 
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