Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati in uno dei modi seguenti (articolo 51, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19):
a) esibizione di un documento di identità munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione;
b) in mancanza di idoneo documento di identità, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio elettorale di sezione, che ne attesta l'identità;
c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune.
Uno dei componenti dell'Ufficio indica nell'apposita colonna delle liste elettorali della sezione gli estremi del documento di identificazione oppure, in mancanza del documento, viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità (articolo 51, comma 3, della legge regionale 19/2013). In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni. La mancata annotazione degli estremi di identificazione comporta la nullità delle operazioni (Consiglio di Stato - V Sezione, 16 ottobre 1981, n. 452).
Le liste elettorali della sezione, al termine della votazione e prima dello scrutinio, chiuse in una busta sigillata, sono depositate nella segreteria del comune (articolo 54, comma 1, lettere c) ed f), della legge regionale 19/2013). Entro i trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste contenenti le liste elettorali di tutte le sezioni alla struttura regionale competente in materia elettorale (articolo 54, comma 3, della legge regionale 19/2013). I dati contenuti nelle liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi, sulle quali sono annotati i dati di chi ha votato e di chi non ha votato, non sono utilizzabili a fini di propaganda elettorale (Provvedimento del garante per la protezione dei dati personali, delibera 6 marzo 2014, n. 107 e Ministero dell'interno - Direzione centrale servizi elettorali, circolare 3 maggio 2006, n. 104). Dopo la modifica del sistema elettorale introdotta dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, le liste elettorali di sezione usate nel primo turno non possono essere modificate ed hanno validità anche nel turno di ballottaggio (Ministero dell'interno, circolare 30 aprile 1993, n. 74).