rappresentanti di lista

Presso ciascun Ufficio elettorale di sezione possono essere designati un rappresentante di lista effettivo e uno supplente. I soggetti designati devono essere elettori del comune (articolo 26, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

I rappresentanti di lista sono designati dai delegati della lista (articolo 26, comma 2, della legge regionale 19/2013). La designazione deve avvenire in forma scritta e l'autenticazione della firma dei delegati deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le designazioni dei rappresentanti possono essere consegnate al segretario comunale entro il venerdì antecedente il giorno di votazione o direttamente al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione (articolo 26, comma 3, della legge regionale 19/2013).

I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni (articolo 26, comma 4, della legge regionale 19/2013). Non possono, però, prendere annotazioni private, per esempio di chi vota e di chi si astiene nelle consultazioni elettorali e referendarie (Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, delibera 6 marzo 2014, n. 107, Ministero dell'interno, circolare 3 maggio 2006, n. 104).

I rappresentanti di lista hanno diritto di votare nella sezione elettorale presso la quale esercitano il loro ufficio (articolo 48, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013).

Nulla impedisce che un candidato possa essere nominato rappresentante di lista (Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, parere 10 novembre 1998, prot. n. 6959).

Nel caso di contemporaneità di elezioni, i rappresentanti di lista possono svolgere le loro funzioni solo per quelle elezioni per le quali sono stati designati (Ministero dell'interno, circolare 12 maggio 1993, n. 93). Negli enti in cui può svolgersi un turno di ballottaggio è opportuno che i rappresentanti di lista siano gli stessi nel primo e nel secondo turno (Ministero dell'interno - Direzione centrale per i servizi elettorali, 21 novembre 1997, n. 120).

Anche i rappresentanti di lista, come i componenti di tutti gli uffici elettorali, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle operazioni (articolo 119 del d.P.R. 361/1957).



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIANA - 26 febbraio 1982, n. 2 >
    la figura del rappresentante di lista non può essere vista quale rappresentante dei candidati di quella lista, con eventuali conseguenze negative per gli stessi nell’esercizio del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale, quanto, in chiave politica, di una ulteriore garanzia dell’ordinamento per il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 settembre 1996, n. 1149 >
    l’irregolarità della nomina di uno scrutatore non determina di per sé la nullità delle operazioni. Poiché l’Ufficio elettorale di sezione è composto da presidente, scrutatori e segretario (art. 47, primo comma, del d.P.R. 570/1960), non è necessaria la firma dei rappresentanti di lista sul verbale delle operazioni
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 settembre 2000, n. 4753 >
    non costituisce violazione dell’articolo 23 della legge 8 marzo 1951, n. 122, la circostanza che l'Ufficio elettorale centrale proceda alla determinazione della cifra elettorale dei gruppi dei candidati in assenza dei rappresentanti di lista
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Veneto - Venezia - I Sezione - 15 dicembre 2004, n. 4302 >
    nel corso dello spoglio delle schede votate pare doverosa la contestazione di irregolarità nel momento stesso dell’accadimento o comunque entro la chiusura del seggio. È per questo che non può attribuirsi valore a dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà che avrebbero acquisito ben altro valore se una formale contestazione o riserva fosse stata fatta dal rappresentante di lista al momento della convalidazione delle schede e dell’assegnazione dei voti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 gennaio 2006, n. 168 >
    deve essere riconosciuto il valore di principio di prova alla dichiarazione resa dai rappresentanti di lista, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente autenticata, in quanto soggetti che svolgono nei seggi funzioni regolate dalla normativa e di controllo dell’intero procedimento elettorale, con facoltà di visionare anche le singole schede elettorali
  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza Plenaria - 20 novembre 2014, n. 32 >
    nei ricorsi elettorali l’onere della prova può essere limitato all’allegazione di elementi indiziari dotati dell’attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l’attività acquisitiva del giudice. A tal fine, le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista postume (che non avevano contestato nulla durante le operazioni del seggio), costituiscono elemento di prova che legittima la richiesta del giudice di disporre acquisizioni istruttorie

per approfondire

 
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